GIUSTIZIA DI FERRO – SESSANTAQUATTRO
“Le stesse manifestazioni di stima e di affetto rivolte al medesimo indagato nel corso della sua detenzione sono del tutto giustificate dalla presenza di sottostanti rapporti di amicizia o di affinità, ma non valgono in alcun modo ad elidere, ovvero ad attenuare in termini rilevanti, il grave stato di pericolo che l’impugnata misura coercitiva è finalizzata ad arginare.”
E’ la conclusione del Riesame di Brescia: non si agitino gli amici a difendere Iori, lo difendono perché sono amici, addirittura affini! i parenti sembra invece abbiano taciuto, dal momento che l’intera ordinanza del dottor Gip contro cui ci si appella è zeppa di giudizi nettamente opposti dei nemici, che perciò hanno valore, come sembrerà confermare la Corte in Aula e comunque leggeremo nelle motivazioni.
Rimani in galera, altro non è che l’anticipo di ciò che ti spetta!
Poi, dichiarazioni a parte a favore e contro, ci sono prove solide come la roccia, e non stiano i difensori a questionare sulla validità di esse, come l’interrogatorio a caldo della mattina stessa del 21 luglio 2011, alla scoperta dei corpi. La parola al Riesame: “Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo occorre disattendere l’eccezione di rito sollevata dalla difesa di Iori Maurizio (mai una volta che uno sia il signor Maurizio Iori, come entri in Tribunale diventi subito un oggetto, n.d.r.) secondo la quale sarebbero affette da inutilizzabilità le dichiarazioni rese dallo stesso Iori, sentito a sommarie informazioni e senza le garanzie di legge spettanti a chi si trovi già nelle condizioni di indagato, la mattina del 21 luglio 2011. Esclusa, invero, la possibilità di attribuire a siffatte propalazioni una qualsivoglia portata autoindiziante (l’odierno appellante avendo, in quella sede, negato la propria visita presso l’abitazione in uso ad Ornesi Claudia nel corso della serata precedente), pare sufficiente rimarcare che, al momento della censurata escussione, alcun elemento sintomatico di reità era stato raccolto a carico di Iori Maurizio, bensì soltanto la presenza di una sua relazione sentimentale con la Ornesi, il suo rapporto di paternità rispetto alla piccola Iori Livia e la plausibilità di un suo incontro personale con le medesime durante la serata appena trascorsa. Alla stregua di tali circostanze, dunque, può ragionevolmente escludersi che le dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da Iori Maurizio il 21 luglio 2011 siano affette da inutilizzabilità, non potendosi affermare che egli, in quel momento, potesse essere persona soggetta alle indagini, atteso il difetto di indizi non equivoci di reità a suo carico. Meramente ad abundantiam si deve rimarcare che le dichiarazioni rese dall’odierno appellante, il quale ha sempre sostenuto la propria innocenza, non sono valse né valgono a fondare il giudizio di gravità indiziaria sotteso alla misura in esecuzione.”
Adesso capisci perché, caro lettore, gli avvocati si facciano pagare bene: non è da tutti dover sopportare pagine e pagine di lettura così faticosa e, se uno ha buoni sentimenti verso la propria lingua, anche oltraggiosa! Ma prometto, ti rifarai la bocca quando leggeremo la memoria conclusiva della Difesa, scritta per accordo tra i due da Gualazzini.
E poi, se accetti volentieri i contrasti di cui è zeppa la vita, ti divertirai come me alle conclusioni, se hai la pazienza di cercar di capirle. Premesso che se “le dichiarazioni non valgono a fondare il giudizio di gravità eccetera”, tanto valeva buttarle via subito invece di conservarle fino alle arringhe, la Corte, avesse potuto arrivare alla condanna alla prima udienza, non avrebbe esitato, senza troppe storie le ha tolte dal processo, la carta naturalmente, perché nella sostanza le ha usate come i predecessori contro “Iori Maurizio”; il controllo e la confutazione occupano gran parte dell’ordinanza del dottor Gip, che il Riesame promuove; mancavano “elementi sintomatici di reità” a carico di Iori, infatti gli han chiesto subito dov’era al momento della morte e han perquisito la spazzatura del suo condominio, per cercare i resti della lettera che Claudia eccetera.
Il processo, dichiarano in coro i dotti, è solo un accertamento dei fatti con tutte le garanzie a favore dei partecipanti. Prova a immaginare se durante le “sommarie informazioni”, alla del tutto casuale domanda: lei dov’era ieri sera? Iori avesse risposto: a voi che cazzo ve ne frega?
Cremona 26 03 2013 www.flaminiocozzaglio.info