Lug 28 2019

la legge del più forte-milletrecentosedici 28 07 2019

Published by at 2:44 pm under costume,cronaca cremonese,cronaca nazionale,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – MILLETRECENTOSEDICI Preambolo, dal Dubbio, a dimostrare che il Csm non è carente solo sulle nomine: —Processo da rifare per il magistrato più “pigro” d’Italia. Le Sezioni unite civili della Cassazione hanno annullato la sentenza di assoluzione emessa dalla Sezione disciplinare del Csm della magistratura nei confronti di un giudice di un Tribunale della Toscana famoso per scrivere le sentenze fuori tempo massimo. Il giudice toscano era finito sotto processo disciplinare per i ritardi con cui depositava i provvedimenti: alcune volte le parti dovevano attendere oltre cinque anni. La situazione era stata segnalata dal suo presidente di Tribunale che aveva evidenziato come il magistrato in questione non fosse nelle condizioni di depositare le sentenze rispettando i tempi previsti. E ciò nonostante avesse anche condiviso con lui un programma di smaltimento dell’arretrato. Il capo dell’Ufficio, infatti, vista la situazione fuori controllo, dopo aver esonerato il magistrato ritardatario dalla partecipazione alle udienze in cui non fosse relatore e dalla decisione dei reclami cautelari, aveva concordato una tabellina di marcia: depositare in un mese cinquanta sentenze e quaranta ordinanze, per un totale di tre provvedimenti al giorno. Il piano di rientro era però stato inutile. Dopo appena qualche mese il crono programma era saltato senza che fosse stato minimamente raggiunto l’obiettivo. Da qui, dunque, l’inevitabile avvio del procedimento disciplinare— Chi è del mestiere sa bene l’esito del ricorso di un avvocato, non cinque anni, anche solo il giorno dopo scaduto il termine; adesso il solito brano dal mio libretto sul caso Iori, senza editori, non è prudente inimicarsi i giudici, a proposito del cosiddetto errore giudiziario: —Almeno, io, non la so trovare; specie se penso al principio fondamentale del 533 del codice di procedura, che, continuo a ripetere, deve essere il messale di chi recita il processo: “Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio” Rinforzato dal 530/2, nel caso il giudice sentisse dover spiegare perché, “convinto” della colpa, non ha condannato: “Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso” Con articoli di questo tenore, nel sistema penale italiano, al “cosiddetto errore giudiziario” bisogna dare un altro nome; quindi insisto: scarse le possibilità di errore, nel significato comune che si dà al termine; il giudice deve condannare solo quando è certo, non gli è permesso dalla legge tirare a indovinare; ma nei processi Iori, santificati dalla Cassazione, si può chiamare errore il cambio delle pastiglie in gocce senza alcuna prova che lo sostenga? si può chiamare errore l’uso che s’è fatto del Dna, che si sposta secondo comodità di sentenza? si può chiamare errore lo stabilire che Claudia ha distinto nell’insalata di riso poche gocce di Valium e quattro giorni dopo, quasi digiuna, non s’è accorta dello Xanax che l’ha stesa in pochi minuti? Tanto per citar qualcuno degli “errori” più evidenti, che per qualsiasi professionista o imprenditore soggetto al giudizio delle stesse Corti, sarebbero, ovviamente, atti di volontà diretta. Non si può parlare di errori in casi come sopra nemmeno nei processi di merito, per me; e la Cassazione che giudica a freddo, lontana dal contesto ambientale, magari dopo anni: errori anche quelli? E nei processi Iori, altro che indovinare; nella sentenza di primo grado, che ha raccolto tutte le “prove” usate anche nei gradi successivi, ci sono oltre trenta “forse è possibile potrebbe darsi probabile” eccetera, ma il 530/2 sembra non esistere.

Ceriana 28 07 2019 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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