Apr 28 2019

la legge del più forte-milleduecentoventicinque 28 04 2019

Published by at 6:43 pm under costume,cronaca nazionale,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – MILLEDUECENTOVENTICINQUE

Giovanni Canzio, nell’intervista al Dubbio, continua a vedere un possibile squilibrio tra i poteri fondamentali dello Stato che io, senza dubbio molto più ignorante di lui, vedo all’opposto: non la politica attenterebbe all’indipendenza&autonomia della magistratura, ma da anni ho l’impressione succeda il contrario, ripeto, causa la mia ignoranza nel leggere i fatti; poi, via, nonostante Salvini, paragonare l’Italia alla Polonia e alla Turchia……..

—Dal nobile insegnamento di Calamandrei traggo il fermo convincimento, per un verso, che le ragioni fondanti e gli equilibri istituzionali del disciplinamento costituzionale della giurisdizione hanno una valenza attuale e vanno preservati, nella consapevolezza che si è in presenza di un nodo nevralgico dei rapporti fra i poteri dello Stato. Per altro verso, ritengo che il progetto di esplicita condivisione in Costituzione della missione di giustizia e dell’organizzazione della giurisdizione da parte, insieme, della Magistratura e dell’Avvocatura, nel reciproco riconoscimento dei rispettivi ruoli e funzioni, ne rafforzerebbe l’indipendenza e l’autonomia rispetto al potere politico. Principio, questo, che non va dato affatto per scontato o irreversibilmente acquisito una volta per tutte nella storia di una Nazione, come talune recenti ( contro) riforme costituzionali approvate in altri Paesi, ad esempio in Polonia o ancor più tragicamente in Turchia, stanno a dimostrare. Sono convinto che l’una sarebbe sinergicamente custode e garante dell’indipendenza dell’altra, nell’unità della cultura della giurisdizione che deve accomunare il giudice, il pubblico ministero e l’avvocato. Ne risulterebbe accresciuta l’autorevolezza e la legittimazione nella società, insieme con la fiducia dei cittadini nella giustizia e nell’ordine democratico, il cui stato di salute è direttamente proporzionale alla qualità e alla forza dei principi che fissano il disciplinamento della giurisdizione in uno Stato di diritto.

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