Apr 27 2019

la legge del più forte-milleduecentoventiquattro 27 04 2019

Published by at 7:23 pm under costume,cronaca nazionale,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – MILLEDUECENTOVENTIQUATTRO Sempre dall’intervista di Giovanni Canzio al Dubbio, ovvio che nel primo periodo post fascismo dovesse prima di tutto esser garantita l’indipendenza della Magistratura, che pian piano ha preso il sopravvento non solo sull’avvocatura, ma non contenta, sulla stessa politica, che ha letteralmente calato le brache dopo Mani Pulite……

—Lei ha anche ricordato come nella Costituente sia stato Piero Calamandrei, un avvocato, a volere con forza l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. È evidente che quella particolare élite rappresentata insieme da magistratura e avvocatura resta la più consapevole custode del valore di una giurisdizione autonoma. Ma se oggi dovesse immaginare una strategia comunicativa per trasferire tale consapevolezza da quell’élite all’opinione pubblica, cosa suggerirebbe? Si deve alla ferma e illuminata determinazione dell’avvocato e giurista Piero Calamandrei l’elaborazione per l’Assemblea costituente della “Relazione sul potere giudiziario e sulla suprema corte costituzionale”, nella quale erano illustrati i capisaldi della nuova concezione dell’ordinamento giurisdizionale dopo la caduta del regime fascista, con particolare riguardo ai valori dell’indipendenza e del governo autonomo della Magistratura. In un discorso del 22 maggio 1946 Calamandrei, artefice del disegno costituzionale sulla Magistratura, ribadiva: “Il principio della indipendenza del potere giudiziario deve essere praticamente attuato mediante l’autonomia amministrativa della magistratura. Ormai è comunemente riconosciuto che l’indipendenza della magistratura dal potere esecutivo rimane un voto puramente platonico, fino a che il potere esecutivo anche se tecnicamente sprovvisto di ogni diretta ingerenza sulla funzione giurisdizionale, conserva però una ingerenza anche diretta sulla carriera dei magistrati. Cioè sulle loro nomine, promozioni, trasferimenti, assegnazioni di incarichi e di uffici direttivi. Se il potere giudiziario deve essere veramente indipendente, com’è il potere legislativo, bisogna che i componenti dei suoi organi, al pari di quelli che compongono gli organi legislativi, non dipendano come impiegati del potere esecutivo”. Nella Prefazione alla seconda edizione dell’Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Calamandrei avvertiva peraltro: “In realtà l’avvocatura risponde a un interesse essenzialmente pubblico altrettanto importante quanto quello cui risponde la magistratura: giudici e avvocati sono ugualmente organi della giustizia, sono servitori ugualmente fedeli dello Stato, che affida loro due momenti inseparabili della stessa funzione. Qualsiasi perfezionamento delle leggi processuali rimarrebbe lettera morta, là dove, tra i giudici e gli avvocati, non fosse sentita, come legge fondamentale della fisiologia giudiziaria, la inesorabile complementarità, ritmica come il doppio battito del cuore, delle loro funzioni”.

Cremona 27 04 2019 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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