Giu 25 2018

la legge del più forte-novecentodiciassette 24 06 2018

Published by at 6:48 pm under costume,cronaca cremonese,cronaca nazionale,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – NOVECENTODICIASSETTE
Dal Dubbio on line; credo sia normale, più mi specializzo, più colgo i limiti, miei e degli altri; il cliente si spaventa per una conclusione molto lontana nel tempo? Ovvio, ma c’è da picchiare i pugni sul tavolo a ogni davigata sulla prescrizione; il contraddittorio? Nessun Tribunale proverà a vietare la parola all’avvocato, ma non è questo il cuore del contraddittorio: il giudice risponda a tutte le obiezioni, e a tono, non a modo suo e come gli vien più comodo; per sincerarsi della pratica “praticata” basta leggere, anche di fretta, le pagine dei processi Iori.
—Individuare un massimo comun denominatore tra avvocatura e magistratura, per far funzionare in modo più efficiente il giudizio d’appello. Con questo obiettivo si è svolto ieri, presso il Consiglio Nazionale Forense, il seminario dal titolo “Proposte applicative delle delibere del Csm in tema di esame preliminare degli atti introduttivi delle impugnazioni e tecniche di redazione dei provvedimenti”. L’incontro, che ha visto la presenza di molti presidenti di Corti d’Appello, ha avuto come punto di partenza il tema – molto sentito dall’avvocatura – della riduzione dell’arretrato, salvaguardando il principio del contraddittorio. «L’arretrato condiziona il lavoro delle Corti, anche nella fissazione delle nuove udienze. Si tratta di un passaggio difficile da spiegare ai clienti, che spesso vengono spaventati nella loro richiesta di giustizia da un’ipotesi di conclusione del procedimento molto lontana nel tempo», ha spiegato la consigliera del Cnf, Celestina Tinelli. Al centro del dibattito, il cosiddetto ufficio per il processo e l’esame preliminare degli atti introduttivi, che si divide in due fasi distinte: una per l’analisi delle sopravvenienze e una per l’analisi delle pendenze.
«All’avvocatura sta a cuore l’efficienza ed è disponibile a impegnarsi in tavoli di lavoro congiunti e con protocolli – ha spiegato il consigliere del Cnf, Andrea Pasqualin -, ma va tenuto fermo il principio che la ricaduta operativa delle scelte fatte nell’esame preliminare consenta l’esercizio del contraddittorio». In buona sostanza, l’esame preliminare non deve comprimere il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. «Gli avvocati non possono entrare nell’ufficio per il processo, ma è importante che la responsabilità delle decisioni sulle udienze sia assunta da un magistrato togato, lasciando a tirocinanti e onorari la possibilità di svolgere attività di analisi e redazione delle schede per i procedimenti», ha concluso Pasqualin.

Cremona 24 06 2018 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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