Gen 29 2017

la legge del più forte-quattrocentosedici 29 01 2017

Published by at 10:48 pm under cronaca cremonese,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – QUATTROCENTOSEDICI
E’ ormai tanto rituale dopo Mani Pulite che i presidenti dell’Associazione nazionale magistrati attacchino i Governi, e certo Davigo Piercamillo non doveva fare eccezione, che noi cittadini non ci facciamo più caso. Anche perché i Governi non rispondono mai con gli stessi toni, anzi, si rannicchiano in difesa. Eppure basterebbe poco, vista l’accusa rituale dei magistrati che le leggi che riguardano loro sono sempre sbagliate; basterebbe chieder conto di come le applichino loro, le leggi, per esempio sulla carcerazione preventiva; o sul 533cpp che impone al giudice di condannare solo “se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”, che la Cassazione di Iori stabilisce dover essere inteso così:
–La censura rivolta dal ricorrente alla valenza dimostrativa del dato indiziario in
esame, sotto il profilo dell’omesso accertamento oltre ogni ragionevole dubbio
delle modalità di somministrazione dei farmaci in forme tali da occultarne il
sapore alle vittime e da impedire che la Ornesi se ne accorgesse, e quindi della
attribuzione della relativa intossicazione alla condotta omicidiaria dell’imputato,
sconta – in definitiva – un errore logico-giuridico nell’approccio critico al criterio
legale di apprezzamento della prova indiziaria, che si pone in aperto contrasto
coi principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in forza dei quali il termine di raffronto della valutazione demandata alla Corte di Cassazione sulla tenuta logico-dimostrativa del ragionamento probatorio di tipo ínferenziale esplicitato dal giudice di merito nella motivazione della sentenza di condanna, rispetto al quale deve essere
verificato il rispetto della regola processuale di cui all’art. 533 comma 1 cpp, non è costituito dal singolo indizio, isolatamente considerato, che può anche non assumere valenza decisiva agli effetti della prova del reato e della colpevolezza dell’imputato – proprio perché, essendo indizio e non prova, è suscettibile per definizione di una portata possibilistica, non munita di univoca capacità dimostrativa – ma dall’idoneità del quadro indiziario complessivo a soddisfare i requisiti stabiliti dall’art. 192 comma 2 del codice di rito nei termini che sono stati sopra indicati–
Traduco in poche parole per chi inorridisse davanti al linguaggio delle sentenze: i difensori di Iori lamentano che i giudici di merito abbiano condannato Iori senza nemmeno spiegare il fatto su cui regge l’ipotesi di omicidio, come sia riuscito a rifilare di nascosto alle “vittime” 95 pastiglie di Xanax; la Cassazione irride: i nostri principi, che tutti i giudici di merito devono rispettare, è che tutti gli indizi potrebbero avere solo un valore possibilistico, ma purché s’incastrino in una visione complessiva, che la Cassazione non spiega dove nasca, è soddisfatta la richiesta del 533cpp. In pratica, e lo può confermare qualsiasi avvocato, prima viene l’idea, le prove seguiranno!!

Cremona 29 01 2017 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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