Gen 15 2019

la legge del più forte-millecentoventidue 15 01 2019

Published by at 6:38 pm under costume,cronaca cremonese,cronaca nazionale,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – MILLECENTOVENTIDUE
Non vorrei fosse passato nel dimenticatoio il caso Iori, ecco allora la decisione di pubblicare a puntate il mio libretto, un settanta pagine; quarantaseiesima puntata:
—DER PROZESS, UN’IDEA DI FRANZ KAFKA: QUANDO IL PROCESSO HA TROPPE LETTURE DEVE USCIRE DALLE AULE DEI TRIBUNALI!
E adesso le due Corti d’Assise; primo grado, a Cremona; si parte semplificando: Maurizio Iori le ha uccise perché non voleva si sapesse della relazione; risposta naturale della Difesa: ucciderle era il modo più fragoroso di farla conoscere, e ben oltre Crema; dettagli: il cognome Iori era sulla porta di casa e la cassetta delle lettere di Claudia Ornesi. Allora, caduta l’ipotesi che sembrava più naturale, la Corte passa ai mezzi forti: “E’ dato noto ed intuitivo -comunque confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte- che l’individuazione del movente dell’omicidio assume valore importante o decisivo qualora l’individuazione dell’autore del reato e la sua colpevolezza non siano state accertate in modo sicuro: in tal caso la ricerca e la individuazione del movente (o “causale”) è di notevole rilievo, potendo agire come catalizzatore degli elementi positivi di responsabilità o di colpevolezza emersi a carico dell’imputato. Al contrario, quando vi sia già la prova dell’attribuibilità dell’omicidio all’imputato, l’individuazione di un preciso movente dell’azione omicidiaria non può che perdere qualsiasi rilevanza ai fini dell’affermazione della responsabilità, anche perché a volte, per cercare il movente non vi è altra strada che quella, difficile ed impervia, di entrare nei pensieri e nella mente di un’altra persona. Pertanto nel presente processo, in cui si ritiene già raggiunta la sicura prova di colpevolezza dell’imputato, sarebbe addirittura superfluo parlare del movente ed individuarlo con precisione.” Raggiunta a colpi di sfera di cristallo, vien da dire; ma la curiosità è forte: sa e scrive, la Corte, di non aver obbligo di spiegare un movente, perché lo fa, e che movente trova, alla fine? “Ma sebbene ininfluente ai fini della prova della colpevolezza, si parlerà del movente non solo per doverosa completezza della disamina ma soprattutto perché è contestata, in relazione al reato di omicidio, una specifica aggravante che attiene alla causale (l’aver agito per motivi abbietti). Andando allora ad individuare il possibile movente, occorre subito premettere che non siamo in presenza di un classico movente “passionale” nonostante che in questa storia siano presenti una moglie, due amanti e figli avuti dalle tre donne. In realtà Iori aveva mantenuto un rapporto (dal suo soggettivo punto di vista) tutto sommato soddisfacente con la sua ex amante Claudia: egli contribuiva in modo concreto al mantenimento della figlia, e Claudia (e con lei i suoi familiari), in tacito scambio, si era impegnata a non divulgare e a tenere molto riservata la nascita e la crescita di Livia; Claudia stessa non dava fastidio e non avanzava specifiche pretese (matrimoniali, di convivenza) nei suoi confronti ed egli, pur convivendo con la Arcaini poi ufficialmente sposata, non disdegnava affatto le saltuarie visite in Via Dogali in cui riusciva ad ottenere anche un (gradito) soddisfacimento sessuale.” Un paio di finezze, di cui straripa questa motivazione: come diavolo si possa scrivere di “tacito scambio” senza mostrare prove; che mancano anche del rapporto, raccontato solo dai parenti Ornesi, soddisfacente dalla parte di lui ma, nel silenzio, non di lei!
Cremona 15 01 2019 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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