Apr 26 2019
la legge del più forte-milleduecentoventitre 26 04 2019
LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – MILLEDUECENTOVENTITRE Continua la saga di Giovanni Canzio sull’inserimento dell’avvocato nella Costituzione, che ricorda le norme già esistenti, ma rispettate ben poco: in quale processo penale le parti giocano sul piede di parità, se il Pm è collega del giudice e nessuno vuol sentir parlare di separazione delle carriere? —Un decisivo spunto di riflessione a favore dell’enunciazione in Costituzione della funzione dell’avvocato è offerto dalla formulazione dell’articolo 111 sul “giusto processo”, come modificato dalla legge costituzionale del 1999. La norma, nel sancire al secondo comma che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità” e nel rafforzarne la connotazione dialettica, rende indispensabile, salvo limitatissime eccezioni, la difesa professionale qualificata. Nel riconoscere che il difensore costituisce il necessario tramite per la rappresentazione al giudice, “terzo e imparziale”, della situazione fattuale e giuridica della parte, così da consentire a questi di amministrare la giustizia nel rispetto delle regole e delle garanzie del processo, si attesta l’insostituibile centralità della funzione dell’avvocato nel ruolo di co- protagonista della giurisdizione. In tale ottica va apprezzata la proposta del Cnf, veicolata in un apposito disegno di legge costituzionale, di inserire in Costituzione un esplicito riferimento alla figura dell’avvocato e al principio di indipendenza e libertà della professione forense. Dal Dubbio on line.
Cremona 26 04 2019 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com