Lug 31 2016

la legge del più forte-duecentotrentaquattro 31 07 2016

Published by at 9:49 am under cronaca cremonese,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – DUECENTOTRENTAQUATTRO
Ero certo che la Cassazione, per approvare le sentenze di merito del caso Iori, dovesse aggrapparsi ai ragionamenti sotto, parecchio distanti dal principio “costituzionale” del 533cpp:
“Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.”
—Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ripercorso criticamente l’esame del
complesso degli indizi esistenti a carico dell’imputato, dapprima sottoponendoli a
una valutazione qualitativa della loro singola consistenza individuale e quindi
apprezzandoli globalmente nel loro insieme e nella loro confluenza unitaria verso
il medesimo risultato dimostrativo della colpevolezza dell’imputato, confrontandosi in modo dialettico e puntuale con le censure difensive dedotte nei motivi d’appello, e pervenendo alla conferma della condanna dello Iori all’esito di un corretto – e incensurabile – percorso logico-giuridico.
In particolare, la Corte di secondo grado non ha fatto ricorso, come paventato
dal ricorrente, a non consentite presunzioni di secondo grado (c.d. praesumptio
de praesumpto) basate sullo sviluppo di un unico, medesimo, dato indiziario, ma ha dato conto in modo analitico, esauriente e puntuale della convergenza dimostrativa verso il medesimo fatto ignoto (rappresentato dall’individuazione nell’imputato dell’autore dell’avvelenamento da ingestione di farmaci intossicanti
e da inalazione di gas che ha cagionato la morte delle vittime) di una pluralità di
elementi indiziari, reciprocamente autonomi e muniti – ciascuno – di una propria
forza probante ancorata a una verificata matrice fattuale, al cui univoco significato probatorio ha anche dedicato un apposito capitolo finale (alle pagine da 185 a 192 della motivazione).—
La sentenza d’appello, come del resto quella di primo grado, non ha mai spiegato una cosetta da nulla, non come Iori abbia dato lo Xanax eccetera, ma come sia possibile darlo, a chiunque, per chiunque; l’apposito capitolo finale, alle pagine da 185 a 192, riporta, tra le altre, la prova fondamentale dei blister, visti dal padre Ornesi sul tavolo, ordinati come soldatini, solo che invece dei dieci esistenti lui ha detto di averne visti tre o quattro…… ma il bello viene adesso, non fate un salto sulla sedia, cari lettori:
—Il ragionamento probatorio con cui la sentenza impugnata ha definitivamente
escluso la plausibilità di una lettura del complessivo compendio indiziario
alternativa a quella che ha condotto al giudizio di colpevolezza dell’imputato, non
è dunque sindacabile sotto il profilo della natura necessariamente probabilistica
del risultato della prova critica, una volta positivamente verificato il rispetto delle
regole legali sancite dall’art. 192 comma 2 del codice di rito e la congruenza
logica del percorso di validazione della ricostruzione indiziaria del fatto, proprio
perché la verità processuale di un fatto che non costituisce oggetto di prova
rappresentativa diretta ma scaturisce da un processo logico di induzione da altri
fatti certi non può mai assumersi in termini di assolutezza ontologica, ma deve
necessariamente affermarsi in termini di elevata probabilità logica e di alta
credibilità razionale, nei quali trova esaltazione il principio irrinunciabile del libero
(e motivato) convincimento del giudice di merito nella valutazione della prova.—
“Esclusa la plausibilità di una lettura alternativa alla sentenza”, basata su prove con sfera di cristallo, voglio essere corretto, è un giudizio altamente soggettivo, ma stravolgere il significato evidente del 533cpp, per esaltare la “natura necessariamente probabilistica” della sentenza, è, voglio essere ancora corretto, la forzatura massima che si possa esercitare contro la legge.

Cremona 31 07 2016 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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