Gen 31 2016

la legge del più forte-cinquantadue 31 01 2016

Published by at 7:56 pm under cronaca cremonese,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – CINQUANTADUE
Prima della sentenza di Cremona ero certo: lo assolvono. Alle altre due la testa era sempre certa, il cuore temeva. Di Cremona e Brescia ho commentato in abbondanza le si fa per dire ragioni, dalla sfera di cristallo alla pastiglia che si disfa perché la Scientifica non è capace di farla viaggiare bene da Crema a Milano; della Cassazione, cui sono andate bene le prime due sentenze, so ancora nulla, sono davvero curioso che via abbia trovato. Certo che rispondere no alle ragioni della Difesa, prendendo i fatti per quel che sono, bisogna saperne tre o quattro più del diavolo. Ecco il prologo di Bontempi e Padovani:
“Il ricorso ha per oggetto i seguenti capi e punti della sentenza impugnata:
–la individuazione della prima condotta omicidiaria consistente nella somministrazione, senza che le vittime si accorgessero e quindi a loro insaputa, di una considerevole quantità di Xanax ( più una piccola quantità di Valium per Claudia Ornesi); somministrazione avvenuta, secondo la sentenza, in forma liquida, nonostante il ritrovamento di blisters vuoti di pastiglie e di un esemplare nel lettino di Livia, con rivestimento esterno in ceralacca in via di sfaldamento e con accertato Dna della bambina; nonostante, altresì, il ritrovamento di una-due tracce di Dna di Claudia su un blister di Xanax; nonostante, infine, l’esito negativo dell’alcoltest in Livia, prova inequivoca del fatto che alla bambina non fu somministrato lo Xanax in forma liquida, ma le fu dato in pastiglie;
–La individuazione della seconda condotta omicidiaria, consistente nella erogazione di gas butano-propano direttamente nelle vie aeree delle vittime, così da cagionare una morte da confinamento e di tipo asfittico; nonostante l’accertamento di elevati valori di gas butano-propano nel sangue, nei tessuti e negli organi di Claudia e Livia, prova inequivoca del fatto che vi fu una esposizione prolungata al gas e non breve e intensa come da confinamento;
–la spiegazione del fatto che non ci sono tracce (Dna e impronte digitali) di Iori sulla scena del delitto, giungendo alla conclusione, illogica e smentita dalle prove tecniche, che fu l’imputato a cancellare quasi tutte le proprie tracce, senza porsi il problema di quando sono state cercate, di che cosa è stato raccolto, di quanto tempo era passato, di quanto durano le tracce nonché del fatto che non furono trovati segni di cancellazione che inevitabilmente sarebbero stati scoperti se l’imputato avesse proceduto ad una rudimentale opera di cancellazione;
–il ritenuto possesso da parte dell’imputato, indispensabile per l’attribuzione al medesimo dei delitti, di almeno un esemplare della chiave d’ingresso nell’appartamento di Claudia Ornesi.”
Difficili da smontare? Basta il potere del giudice italiano….

Cremona 31 01 2016 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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