Gen 04 2016

la legge del più forte-venticinque 04 01 2016

Published by at 1:10 pm under cronaca cremonese,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – VENTICINQUE
Io son sempre più convinto che la Cassazione abbia respinto il ricorso di Maurizio Iori per motivi di inammissibilità, in gergo: se n’è lavata le mani, perché, si fosse impegnata a contraddire il merito esposto con chiarezza “spaventosa” da Bontempi e Padovani, avrebbe dovuto impiegare un’intera batteria di sfere di cristallo. Il punto essenziale, come dar di nascosto la quantità di amarissimo Xanax che in pochi minuti ha condotto le “vittime” in stato di intossicazione acuta: c’è poco da fare, o dimostri che le “vittime” hanno mangiato e bevuto da Pantagruel, e l’autopsia dice no, o riduci lo Xanax, ma l’autopsia dice di nuovo no; comunque la Corte d’Appello di Brescia, nella pienezza dei poteri che la legge affida al giudice, ha scelto la seconda ipotesi:
“In conclusione, se la Corte avesse usato il dato probatorio corretto, senza travisamenti, (considerevole o oltremodo rilevante quantità di Xanax assunta da Claudia, tale da determinare una intossicazione acuta che è risultata insieme al gas in nesso causalità con la morte) avrebbe dovuto prendere razionalmente atto che l’unico modo per motivare logicamente la ricostruzione della condotta dell’imputato come somministrazione di Xanax liquido sarebbe stata quella di ipotizzare che Claudia la sera dei fatti avesse bevuto una lunga serie di bibite, una in seguito all’altra, tutte opportunamente ‘corrette’ con il farmaco, fino a raggiungere il numero di bibite necessario per mascherare una dose massiccia, quale quella riscontrata nel contenuto gastrico e nel sangue centrale di Claudia. Ma la stessa Corte avrebbe poi dovuto necessariamente spiegare come ciò fosse possibile, alla luce delle più comuni massime di esperienza dal momento che:
-non si comprende come Claudia potesse essere convinta da Iori a bere numerose bibite una di seguito all’altra o comunque a distanza di poco tempo; e ciò senza praticamente assumere cibo;
-anche ammettendolo in via puramente dialettica, non si comprende come, dopo la prima o le prime due assunzioni (allorquando dopo alcuni minuti il farmaco avrebbe iniziato a fare effetto), l’imputato avrebbe potuto somministrarle le altre porzioni;
-non si comprende infine perché il contenuto gastrico di Claudia era costituito da soli 100 grammi di materiale disomogeneo e scarso, mentre, se la Ornesi avesse bevuto numerose bibite, il materiale avrebbe dovuto risultare molto liquido.
Come faccio io, anche Bontempi e Padovani lasciano ogni possibilità dialettica alla controparte: ma bisogna ricordare sempre che, dall’esame dei corpi, non v’è certezza scientifica se lo Xanax fosse in gocce o pastiglie; e non è argomento da poco da rinfacciare a due giudici di merito che in successione non scrivono mai: gocce, ma lo sottintendono!
“In ogni altro caso, la sentenza impugnata avrebbe comunque dovuto arrestarsi di fronte alla mancanza di un qualsiasi supporto probatorio di natura tecnica circa le reali condizioni di mascherabilità delle gocce di Xanax in rapporto ai quantitativi in gioco. Invece, la Corte d’Assise di Appello, svilendo oltremodo il significato della ‘considerevole’ e ‘oltre modo rilevante’ quantità di Xanax, è riuscita di fatto ad aggirare abilmente il decisivo ostacolo logico alla condanna dell’imputato.”
Ricordo ancora: considerevole e oltre modo rilevante quantità di Xanax sono i termini usati dai consulenti autoptici; dose apprezzabilmente superiore a quella terapeutica la scoperta della Corte d’Assise, che l’autopsia l’ha vista sì e no in foto.

Cremona 04 01 2016 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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