Dic 13 2015

la legge del più forte-tre 13 12 2015

Published by at 10:15 am under cronaca cremonese,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – TRE
Se non si dividessero tra opposte tifoserie, colpevole/innocente, gli osservatori della vicenda giudiziaria di Alberto Stasi troverebbero facilmente che il problema vero è la giurisdizione italiana: se il principio “costituzionale” del processo è dato dal 533cpp, la condanna solo in caso di colpa certa al di là di ogni ragionevole dubbio, non sta né in cielo né in terra che due giudici di merito lo assolvano, la Cassazione rinvii a nuovo processo, che condanna, e che al ritorno in Cassazione il Procuratore generale chieda un nuovo processo per l’incertezza delle prove, e che invece la Corte condanni definitivamente: o da una parte o dall’altra, un giudice non sa fare il proprio mestiere, oppure il filo conduttore della nostra giurisdizione non è la legge ma la libertà del giudice di decidere come vuole!
Come è, come descrivo da tre anni in ormai più di mille pezzi sul caso Iori, dove “l’arma letale” sarebbe un mezzo sconosciuto alla letteratura scientifica, nessuno sapeva che modeste quantità di Xanax e gas, associate, potessero dare la morte, e in tre gradi di giudizio nessuno dei giudici descrive, manco fosse la banalità di un colpo di pistola, come Maurizio Iori avrebbe rifilato lo Xanax, né spiega come il gas, insufficiente a eliminare un gatto, possa aver ucciso due persone.
Ecco il filo conduttore che unisce i due processi, come tanti altri: il giudice dice, sovrastando la legge: è così perché lo dico io, e nessuno fiata!
In attesa di leggere la pensata della Cassazione, avanti col ricorso di Bontempi e Padovani, che insistono sul come le Corti di Cremona e Brescia non abbiano spiegato pressoché nulla del dovuto, dovuto secondo legge e buon senso:
“Va in primo luogo osservato che la sentenza impugnata sviluppa il ragionamento basandosi su un vuoto ricostruttivo che interessa una parte della condotta omicidiaria (somministrazione dello Xanax senza che le vittime si accorgessero). Infatti, la sentenza non recita necessario ricostruire probatoriamente la modalità specifica di tale somministrazione (ecco il vuoto ricostruttivo), ma ritiene sufficiente avere dimostrato che da parte dell’imputato vi fosse la possibilità di propinare alle vittime (in cibo o bevande) e, in primo luogo, a Claudia, persona adulta, una ‘elevata’ quantità di Xanax in modo che lei non si accorgesse nel momento dell’assunzione. Sul punto, risulta emblematica l’immagine, evocata nella sentenza a pagina 140, ‘di un bicchiere che, pur riempito di mezza boccetta di flacone del farmaco in gocce (dose certamente ragguardevole e ben superiore a quella prescrivibile per finalità terapeutiche), non raggiunge neppure un quarto della sua capienza, di guisa da essere facilmente occultabile nel cibo e/o nelle bevande’. Trattandosi, tuttavia, di una delle condotte riconducibile a quella tipizzata dalla fattispecie penale di cui all’art 575cp, appare evidente che la necessità della ‘certezza’, intrinseca al corretto ragionamento probatorio per giungere alla affermazione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, è stata degradata dalla Corte territoriale alla mera sufficienza della possibilità, della non esclusione che….. Ebbene, in tale ragionamento è ravvisabile con assoluta immediatezza una palese violazione della regola di cui all’art 533cpp, in quanto la condizione richiesta da tale norma per pervenire a una pronuncia di condanna non consente di formulare una convinzione in termini di possibilità: in ogni altro caso si impone la conclusione che l’imputato non ha realizzato la condotta che si è dimostrato meramente possibile.”
Secondo l’agenzia di stampa ripresa dalla Provincia di venerdì, il Procuratore generale della Cassazione ha sottolineato come entrambe le sentenze avrebbero perfettamente ricostruito la vicenda, non tralasciando alcun elemento. Ha ragione il Procuratore, hanno ragione Bontempi e Padovani? Basta leggere le sentenze, che spedisco a chiunque interessino, come ho già fatto decine di volte!

Cremona 13 12 2015 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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