Nov 15 2015

j’accuse-seicentosessantaquattro 15 11 2015

Published by at 7:47 pm under cronaca cremonese,Giudici

J’ACCUSE – SEICENTOSESSANTAQUATTRO
Credo che tanti giudici sarebbero felici d’aver tra le mani prove scientifiche che tolgano ogni dubbio per fare una sentenza esatta, e i difensori di Maurizio Iori, sia a Cremona che a Brescia, han fatto di tutto per contentarli: non ne hanno dimenticato una! Leggiamo Bontempi e Frigo, pagina 72:
“Sul rilevante tema delle prove di natura biologica riscontrate sulla scena del crimine, è essenziale mettere subito in assoluta evidenza la circostanza delle mancanze di ‘tracce’ (sia biologiche sia impronte digitali) di Iori sulla quasi totalità di oggetti considerati dall’accusa come strumento per realizzare l’omicidio. In particolare: blisters, bombole, pannello in plastica, bottiglia, eccetera. Il dato risulta incontroverso in quanto la stessa Corte di primo grado afferma che ‘in riferimento alla figura dell’imputato Iori Maurizio, egli appare completamente assente dalle tracce e dalla scena del crimine’. Inoltre, un altro dato di assoluto rilievo sotto il profilo difensivo è la totale mancanza di segni di colluttazione o anche solo di trascinamento dei corpi delle vittime. Questi due dati sono oggettivi e certi e, come è pacifica la mancanza di segni di colluttazione, altrettanto deve dirsi per i segni di trascinamento, esclusi dai consulenti tecnici di tutte le parti. I risultati delle prove scientifiche, infatti, devono avere una notevole rilevanza dal punto di vista probatorio, perché la presenza di tracce certe che non riconducono alla persona dell’imputato come autore del delitto rende necessario valutare con assoluto rigore gli elementi indiziari indiretti posti a carico di Iori.”
Direi…… le prove scientifiche assolvono ampiamente Maurizio Iori, ma gli elementi indiziari lo condannano, che è un altro modo di dire, come si è detto a Cremona: la Difesa ha vinto in Aula, dove secondo il codice si deve formare la prova, in pubblico! ma ha perso in Camera di consiglio!
“Ebbene, occorre evidenziare innanzitutto che gli argomenti proposti dalla sentenza impugnata per confutare la rilevanza del ritrovamento delle tracce della Ornesi su uno dei blisters e della Ornesi e della figlia su una delle manopole delle bombole di gas evocano nozioni da libro giallo (sarebbe stato, infatti, un soccorritore, munito di guanti, dopo aver toccato i corpi delle due vittime, a trasportare involontaria,mente le loro tracce), mentre, dal punto di vista probatorio, è emerso che il trasporto delle tracce con gli speciali guanti (che indossavano proprio i soccorritori) è una eventualità da escludere.”
E qui, in nota 30, Bontempi e Frigo usano abilmente parole che la legge permette all’avvocato solo durante il processo, che le usasse un comune cittadino gli costerebbero querela e condanna certa:
“Ancora un volta la Corte (Cremona, n.d.r.) afferma esattamente il contrario di quanto emerge dalle prove, segno evidente di un soggettivismo che sconfina nell’arbitrio. Quando le fa comodo, peraltro, perché quando invece deve spiegare la ritenuta (erronea, come si vedrà) assenza di tracce e di oggetti, afferma che Iori, indossati i guanti, fa un gran repulisti. Ma non sono gli stessi guanti del soccorritore del giorno dopo, dottor Lupi, che trasportano tracce dove fa più comodo?”

Cremona 15 11 2015 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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