Nov 05 2015

dovrebbe valere per tutti, naturalmente 05 11 2015

Published by at 9:03 am under costume,cronaca cremonese

DOVREBBE VALERE PER TUTTI, NATURALMENTE Ieri pubblicavo il pezzo “Le regole del puzzometro”, di cui riporto qualche riga: — La molestia olfattiva è reato? Ebbene sì, ad averlo recentemente affermato è la sentenza numero 12019/2015, emanata dalla Corte di Cassazione il 23 marzo scorso, con la quale i giudici hanno confermato la condanna dell’amministratore delegato di una torrefazione, colpevole di aver diffuso odori nauseabondi tali da molestare gravemente i residenti della zona in cui essa si trova……… il giudizio sulla loro esistenza e sulla loro non tollerabilità può basarsi anche solo sulle deposizioni testimoniali.— Eccetera. Una torrefazione: figuriamoci un’Acciaieria. Però mi sono informato: se l’Acciaieria, per le Autorità che curano la salute dei cittadini, e per la Procura della Repubblica, non ha l’obbligo di assoggettarsi alla valutazione d’impatto ambientale, il Via, non può oggettivamente puzzare, sarebbe un controsenso evidente. E’ ammessa la prova testimoniale, condotta però sullo stile di una vecchia striscia di Topolino, che si assicura contro i morsi dei cani; quando gli succede, la compagnia risponde che assicura sì contro i morsi dei cani, purché il cane abbia due code: la prova testimoniale dell’eventuale puzza dell’Acciaieria è ammessa, purché il naso del testimone sia lungo almeno 12 dodici centimetri. La legge non ammette ignoranza, tranne in chi deve farla valere!
Cremona 05 11 2015 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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