Nov 04 2015

le regole del puzzometro 04 11 2015

Published by at 8:37 am under cronaca nazionale,Giudici

LE REGOLE DEL PUZZOMETRO Lo www.studiocataldi.it spedisce, gratuitamente, ogni settimana, una newsletter giuridica. Ecco le osservazioni di Valeria Zeppilli, avvocato: — La molestia olfattiva è reato? Ebbene sì: dicasi “getto pericoloso di cose”, vedasi l’articolo 674 del codice penale.Ad averlo recentemente affermato è la sentenza numero 12019/2015, emanata dalla Corte di Cassazione il 23 marzo scorso, con la quale i giudici hanno confermato la condanna dell’amministratore delegato di una torrefazione, colpevole di aver diffuso odori nauseabondi tali da molestare gravemente i residenti della zona in cui essa si trova. Non importa che le emissioni provenivano da un impianto munito di autorizzazione: in assenza di disposizioni specifiche in materia di odori, il criterio di riferimento per la configurazione della fattispecie criminosa è quello della stretta tollerabilità. Ancora più chiara, in tal senso, è la sentenza numero 42387/2011, con la quale la Cassazione, rifacendosi alla sua precedente pronuncia numero 19206/2009, ha precisato che nel caso di emissioni idonee a creare molestie alle persone che siano rappresentate da odori, il giudizio sulla loro esistenza e sulla loro non tollerabilità può basarsi anche solo sulle deposizioni testimoniali. Il rischio di incorrere nelle sanzioni previste per il getto pericoloso di cose, però, non riguarda solo locali e impianti industriali: ogni privato cittadino lo corre, se non rispetta le regole imposte a tutela della sicurezza e della tranquillità dei consociati, diffondendo odori molesti. Ad esempio, infatti, con la sentenza numero 45230 del 3 novembre 2014 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna del padrone di un cane che, sistematicamente, non raccoglieva gli escrementi del suo amico a quattro zampe, costringendo così i vicini di casa a sopportare odori sgradevoli e molesti.——
Cremona 04 11 2015 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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