Dic 03 2011
vittoria 03 12 2011
VITTORIA
Le motivazioni con cui il Giudice ha respinto la richiesta di Zanolli, che voleva da me 50 000 euro ritenendosi diffamato, sono troppo lunghe da riportare in un post, devo limitarmi, cari lettori, a scrivere le conclusioni.
“il dottor Zanolli ricopre un ruolo che lo espone più di altri alla critica pubblica: la direzione di un quotidiano grandemente diffuso nella realtà locale tanto lo pone in una posizione di responsabilità e visibilità quanto lo espone a rilievi critici del proprio operato. E’ altrettanto pacifico che lo stesso intervenga, sul quotidiano che dirige, con articoli a propria firma aventi ad oggetto fatti di cronaca locale o nazionale e recensione culinarie…..
Una lettura non superficiale dei post in oggetto e della documentazione in atti impone di ritenere che la critica svolta dal sig. Cozzaglio, in questi casi sempre in forma di satira e aneddotica irriverente non è certamente fine a se stessa….
Le pubblicazioni in oggetto, intendono stigmatizzare aspetti del soggetto-oggetto della critica che (come è ovvio a prescindere dalla loro corrispondenza al vero) lo dipingano con un tratto, certo, del tutto soggettivo e parziale, ma funzionale alla (vera) critica che il sig. Cozzaglio sempre muove al dott. Zanolli (a ragione o a torto)……
Tale critica trova manifesta espressione nel post del 27.6.2010 e nella mail del 14.10.2010, in questi documenti è manifesta quella che deve ritenersi la chiave di lettura di tutti gli interventi critici del sig. Cozzaglio: l’intento (condivisibile o meno, ma di chiara rilevanza pubblica) è quello di opporre una critica serrata e decisa nei confronti del direttore di un giornale che questi reputa eccessivamente controllato da chi ne detiene la proprietà e diretto da persona che non riveste le qualità professionali necessarie. Ed allora i ripetuti “”attacchi” alla qualità della scrittura sono con tutta evidenza funzionali a dimostrare (lo si ripete ancora per paradossi, allusioni, aneddoti) la tesi critica del sig. Cozzaglio
Pertanto, a prescindere come è ovvio, dalla fondatezza, condivisibilità e ragionevolezza delle valutazioni personali del convenuto (io, n.d.r.), non vi è chi non veda che trattasi di argomenti di interesse pubblico che il sig. Cozzaglio ha trattato con la necessaria continenza e senza travalicare il “limite della civile convivenza mediante espressioni gratuite non pertinenti ai temi in discussione e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse” Cassazione,n.4325 del 2010.
La domanda formulata dal dott. Zanolli, pertanto, non è fondata e deve essere respinta.”
Cremona 03 12 2011 www.flaminiocozzaglio.info
p.s. il testo integrale è a disposizione di chi lo voglia.
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