Mag 25 2020

la legge del più forte-milleseicentosei 25 05 2020

Published by at 6:28 pm under Pubblica Amm.ne

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – milleseicentosei Dall’Opinione delle Libertà; come dimostra la raccolta di www.errorigiudiziari.com, in Italia la maggior parte del carcere senza motivo è dovuta alla cosiddetta custodia cautelare, domiciliari compresi, che costringe lo Stato, cioè noi, a pagare montagne di risarcimenti; i pochissimi processi di revisione non fanno testo, anche se vanno a buon fine per gli imputati. —Edward Luttwak e Piercamillo Davigo, intervenuti nella trasmissione di Giovanni Floris su La7, hanno detto la loro sulla giustizia in Italia ed America. Dallo scambio di opinioni è parso chiaro che i due non erano fatti per capirsi, specialmente in materia di prove e carcerazione preventiva. Luttwak sosteneva che in Italia i Pm accusano senza prove. Davigo rispondeva che le indagini giudiziarie sono fatte appunto per cercare e trovare le prove. Ma è sulla libertà personale che la differenza tra il sistema americano (rectius, anglosassone) e l’ordinamento italiano è parsa quella che è, cioè abissale, sebbene nel breve dibattito il contrasto non sia emerso a dovere. Davigo, patriotticamente, si è spinto a parlare di tutela rigorosissima, costituzionale e legislativa, in Italia. Purtroppo le cose non stanno però come affermato dal famoso magistrato, al quale non farò il torto di considerarlo imperfetto conoscitore del sistema angloamericano e pertanto considererò il suo sperticato elogio del sistema italiano alla stregua di una perorazione “pro domo sua” piuttosto che l’esposizione di una verità effettuale. Non che egli abbia fatto affermazioni inesatte in punto di diritto. Ha invece magnificato cose esatte che non meritano il plauso. Dunque qualche essenziale precisazione può essere utile a rendersene conto. Nel sistema giudiziario anglosassone, fondato sul “trial by jury (processo con giuria: il giudice soprattutto arbitra la procedura, caratterizzata da oralità, concentrazione, immediatezza) e lo “stare decisis” (obbligatorietà del precedente giudiziale), l’habeas corpus (che si produca o esibisca il corpo! è la celeberrima formula che garantisce la libertà del cittadino da qualsiasi arresto e detenzione arbitrari da chiunque effettuati) e il “release on bail” (rilascio su cauzione) costituiscono le più antiche tutele della libertà personale nelle nazioni di “common law”. Servono ad impedire l’obbrobrio della carcerazione preventiva all’italiana. Con l’habeas corpus ogni arrestato o detenuto ingiustificatamente ha diritto di chiedere ad una corte di essere rilasciato. L’habeas corpus, ecco la differenza mai abbastanza rilevata, presuppone l’illiceità di qualsiasi arresto o detenzione dell’autorità ed è così fondamentale che, nel Regno Unito, è stato sospeso solo in circostanze eccezionali mentre, negli Stati Uniti, la Costituzione stessa vieta addirittura di sospenderlo se non in caso di rivolta o invasione. In queste nazioni l’arresto è illegale di per sé e l’accusa deve provarne la liceità; in Italia l’arresto è legale di per sé (ovviamente sulla base delle tre ben note quanto labili condizioni processuali, lodate da Davigo come il toccasana giuridico: pericolo di fuga, reiterazione del reato, inquinamento delle prove) e la difesa deve dimostrarne l’illiceità: un rovesciamento della garanzia della libertà personale. Quanto al rilascio su cauzione, esso è un diritto della persona accusata formalmente, che garantisce una somma (malleveria) e si impegna a presentarsi al giudice il giorno stabilito. Il giudice ha ampia discrezionalità sull’ammontare della cauzione e sull’opportunità di concederla, la quale non necessariamente è correlata alla gravità del reato. Negli Stati Uniti l’VIII Emendamento (1791), ricopiato sul “Bill of Rights” britannico del 1689, vieta le cauzioni eccessive. In Italia, dove predominano i tiepidi verso la libertà personale e gli entusiasti delle manette ai semplici imputati, il rilascio su cauzione viene considerato un favore fatto ai ricchi. Niente di più falso. Tale convinzione alberga nei prevenuti e negli ignoranti. Infatti, l’istituto della cauzione, oltre a rappresentare intuitivamente, almeno per i liberali, un diritto naturale, ha tra gli altri il pregio di essere plasmabile secondo la natura del reato, la personalità e la condizione dell’incolpato, le necessità dell’ordine sociale, e pertanto risponde in modo pieno e concreto alle più profonde esigenze della vera giustizia. Nel Regno Unito, per esempio, l’80 per cento degli accusati viene rimesso in libertà! In Italia, per esempio, chi si costituisce spontaneamente confessando l’uccisione del coniuge, succede che venga arrestato seduta state, senza condanna. In barba alle tre condizioni processuali. Un toccasana, appunto.

Francoforte 25 05 2020 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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