Apr 25 2019

la legge del più forte-milleduecentoventidue 25 04 2019

Published by at 6:37 pm under costume,cronaca nazionale,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – MILLEDUECENTOVENTIDUE

Commento ancora l’intervista di Giovanni Canzio, ex presidente della Cassazione, sul Dubbio; Canzio è stato giudice di ottimo livello, ma ha le debolezze comuni alla categoria; vediamone una, abbastanza vistosa: il 104 e il 135 non lasciano spazio, dicono chiaro e tondo che gli avvocati devono essere inseriti eccetera, il 106 invece recita “possono”, e in 70 anni di Costituzione il Consiglio superiore della magistratura non ha mai immesso in Cassazione alcun avvocato!

In passato, alla proposta di inserire in Costituzione un richiamo esplicito alla libertà e alla imprescindibilità dell’avvocato, si è replicato che la sua funzione è già affermata all’articolo 24 della Carta. Cosa si può ulteriormente ribattere a tale osservazione?

Il Titolo IV della Costituzione, coerentemente con la sua intitolazione “La Magistratura”, non contiene espliciti riferimenti alla professione di avvocato. Indizi, ma solo impliciti, del rilievo costituzionale del ruolo tecnico dell’avvocato e dell’alta considerazione dell’attività forense si rinvengono altrove: nell’articolo 24, che ha riguardo soprattutto all’effettività di tutela del diritto inviolabile della persona a difendersi in giudizio; negli articoli 104, comma 4, 106, comma 3, e 135, comma 2, che consentono di attingere dalla categoria degli avvocati una quota dei soggetti eleggibili a cariche di preminente rilievo, quali quelle, rispettivamente, di componente del Csm, consigliere della Corte di Cassazione e giudice della Corte costituzionale—

Cremona 25 04 2019 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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