Mar 31 2019

la legge del più forte-millecentonovantasette 31 03 2019

Published by at 6:43 pm under costume,cronaca nazionale,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – MILLECENTONOVANTASETTE Dal sito dell’Anm; ovvio che, anche con un semplice ferito lieve, qualsiasi Paese civile preveda il controllo del giudice ma, ancora una volta, se parla in pubblico, il giudice tipo non ammette che certe leggi nascono da certe sentenze. Ripetute. E Salvini non ha mai detto che un gioiello vale la vita di un ladro, ha solo cercato di far capire a certi giudici che esistono situazioni, create dal ladro, in cui il derubato non sa quali rischi corre, ma deve decidere in un attimo…. —-Intervista di Liana Milella al segretario dell’ANM Alcide Maritati su Repubblica. Cominciamo con un gioco di parole, questa legittima difesa è davvero legittima?
“La riforma amplia eccessivamente l’istituto della legittima difesa. L’attuale norma, già modificata nel 2006 (governo Berlusconi, Guardasigilli il leghista Roberto Castelli, ndr), già copre a sufficienza tutto lo spettro della legittimità della difesa contro un offesa ingiusta”. Il ministro dell’Interno Salvini, ma anche un avvocato esperto come Giulia Bongiorno, la presentano come la panacea per chi, a loro avviso, ha tutto il diritto di difendersi. È così? È ipotizzabile, in base ai nostri codici, una difesa della propria persona e dei propri beni che prescinda del tutto dalla situazione del momento?
“Assolutamente no. Non è ipotizzabile. Ma è necessario sgombrare il campo dagli equivoci che si stanno creando intorno a questa riforma. Non ci sarà mai la possibilità di automatismi giudiziari nella valutazione di comportamenti astrattamente qualificabili come legittima difesa. Sarà sempre necessaria una valutazione caso per caso, che dovrà essere compiuta dall’autorità giudiziaria e che dovrà accertare se ricorrano i presupposti dell’attualità del pericolo, dell’oggettività dello stesso, e quindi della possibilità di applicare la presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa” Prima ancora di entrare nel merito del testo ci dia un giudizio complessivo: questa legge rischia di finire sotto la lente della Consulta? E se ciò avvenisse quale ne sarebbe la ragione. E quale potrebbe essere l’esito?
“La ragione sta nell’equiparazione che il legislatore sembra voler fare tra beni di livello diverso nella scala dei valori costituzionali. Per esempio ritenendo sempre legittimo il comportamento violento di chi si difende e lede il bene della vita per opporsi a un comportamento di aggressione al bene della proprietà. La conseguenza di un eventuale intervento della Consulta potrebbe essere una dichiarazione di incostituzionalità della riforma stessa per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, perché verrebbero disciplinate in maniera uguale situazioni completamente differenti, cioè la difesa della vita rispetto alla difesa della proprietà. E ciò in modo illogico e senza effettiva necessità “.
Lei è un magistrato di lunga esperienza: secondo lei questa legge è davvero necessaria? Oppure risponde a una logica populista, nel senso di assecondare la pancia del popolo?
“Ho già detto che questa riforma è inutile, in quanto le disposizioni oggi in vigore già offrono un’ampia tutela rispetto al pericolo di subire processi penali per chi difende la propria o l’altrui incolumità o anche la propria o l’altrui proprietà. Il messaggio che si coglie – e che è alla base della volontà riformatrice – è certamente quello di voler giustificare, sempre e comunque, un’azione violenta, anche con l’uso di armi, in tutti i casi in cui siano, anche e solo, potenzialmente messi a rischio i beni della vita, dell’incolumità o della proprietà prescindendo da una verifica sulla possibilità concreta di agire diversamente, ossia rinunciando a una reazione violenta. Questo messaggio reca in sé un grosso pericolo, perché invoglia i privati a scegliere forme di difesa autonoma sempre più aggressive e quindi anche ad armarsi. Il proliferare delle armi nella società e nelle abitazioni non potrà quindi che aumentare i rischi anche per le stesse vittime dei reati predatori ingenerando una spirale che vedrà anche gli aggressori armarsi ed agire con violenza preventivamente”. Ci sono pochi casi di legittima difesa in Italia non è così?
“Proprio così. E questa è una delle ragioni per cui questa legge è inutile dal punto di vista pratico. In quanto i casi di legittima difesa ogni anno sono realmente poche decine”.
Nei dibattiti con i suoi colleghi ha mai sentito fare affermazioni del tipo “dobbiamo cambiare la legittima difesa, perché è un’emergenza, perché questa legge che c’è non va bene”?
“Assolutamente no perché sia i magistrati che gli avvocati che frequentano quotidianamente le aule penali sanno perfettamente che l’accertamento sulla legittima difesa operato dalla magistratura non è mai stato animato da intenti sanzionatori o punitivi nei confronti della persona che ha reagito a un’aggressione”.
Le norme. Quel difesa “sempre” legittima inserito nell’articolo 52. Che cosa significa e che cosa può comportare?
“Quell’avverbio è la traduzione normativa della volontà del legislatore di sottrarre alla valutazione discrezionale del giudice l’accertamento della proporzionalità tra offesa e difesa. Ciò può comportare ovviamente quel pericolo di cui ho appena parlato, che riguarda l’equiparazione di beni contrapposti, la vita da un lato, la proprietà dall’altro, nell’ottica del bilanciamento perfetto tra offesa e difesa”.
Con questa legge sul tavolo e con un morto in casa lei che farebbe? Dovrebbe comunque iscrivere lo sparatore nel registro degli indagati?
“Sono un giudice, ma se fossi un pm sarei tenuto obbligatoriamente a iscrivere la notizia di reato e il sospettato di averla commessa nel registro generale delle notizie di reato”. Quindi quando i leghisti spacciano questa norma come una totale liberatoria dicono una bugia?
“Certamente non dicono una verità in quanto per giungere all’archiviazione o al proscioglimento dell’autore di un reato di sangue, sul presupposto della ricorrenza della scriminante della legittima difesa, è necessaria un’indagine condotta da un pubblico ministero e poi la valutazione di un giudice sulle richieste della pubblica accusa. Nell’attuale sistema processuale italiano è impensabile che un fatto astrattamente costituente reato non venga vagliato dall’autorità giudiziaria competente prima di essere archiviato o mandato a sentenza di assoluzione”.
Anche oggi, allora, è possibile difendersi oppure ha ragione chi, come la Bongiorno, dice che chi è in pericolo non ha il tempo per verificare se il ladro è armato, se effettivamente vuole sparare, oppure se sta già fuggendo?
“Le attuali norme sulla legittima difesa e sull’eccesso colposo di legittima difesa consentono anche oggi ai cittadini di difendersi quando sono in ambito domestico o nel luogo di lavoro e non pretendono certo valutazioni particolarmente complesse o cervellotiche impossibili da compiersi in quei momenti drammatici. Questo però non può giustificare una indiscriminata previsione di licenza a sparare, e quindi anche eventualmente a uccidere, perché ogni cittadino è tenuto al rispetto dei principi basilari oltre che costituzionali. È necessaria un’assunzione di responsabilità che imponga, ove le circostanze concrete lo consentano, di optare sempre per la possibilità meno dannosa per i diritti e i beni in discussione in quel momento. Lo Stato e le sue leggi hanno anche una funzione moralizzatrice rispetto ai comportamenti dei cittadini, che in questo caso viene tradita dalla riforma nella quale vi è il chiaro invito al sacrificio anche del bene più alto della vita dell’aggressore rispetto alla tutela di beni di rango nettamente inferiore”. Passiamo al secondo articolo, quello dell’eccesso colposo regolato dall’articolo 55 del codice, in cui appunto il “grave” turbamento dovrebbe coprire e giustificare qualsiasi eccesso colposo. È un modo per legare le mani ai giudici?
“Certamente l’intento che anima questa norma è limitare la discrezionalità dei magistrati. Ma è evidente che una formula così generica e legata a stati soggettivi e dunque a sensibilità differenti che esistono tra soggetto e soggetto comporterà sforzi interpretativi e dimostrativi che probabilmente avranno effetti opposti a quelli sperati da chi propone la riforma di questo istituto”.
Gli aumenti di pena, come nel caso della violazione di domicilio, sono utili?
“Queste decisioni spettano esclusivamente al legislatore e l’Anm e io stesso non abbiamo obiezioni giuridiche sul punto. Di certo posso dire per esperienza che all’aumento delle pene non ha quasi mai fatto seguito in nessuno settore del diritto penale l’abbattimento del numero dei reati. Basti pensare alle conseguenze nulle della pena di morte negli Usa rispetto agli omicidi che sono comunque stabili o in aumento”.

Cremona 31 03 2019 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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