Mar 31 2019
la legge del più forte-millecentonovantasette 31 03 2019
LA
LEGGE DEL PIU’ FORTE – MILLECENTONOVANTASETTE
Dal sito dell’Anm; ovvio che, anche con un semplice ferito lieve,
qualsiasi Paese civile preveda il controllo del giudice ma, ancora
una volta, se parla in pubblico, il giudice tipo non ammette che
certe leggi nascono da certe sentenze. Ripetute. E Salvini non ha mai
detto che un gioiello vale la vita di un ladro, ha solo cercato di
far capire a certi giudici che esistono situazioni, create dal ladro,
in cui il derubato non sa quali rischi corre, ma deve decidere in un
attimo….
—-Intervista di Liana Milella al segretario dell’ANM Alcide
Maritati su Repubblica.
Cominciamo
con un gioco di parole, questa legittima difesa è davvero
legittima?
“La
riforma amplia eccessivamente l’istituto della legittima difesa.
L’attuale norma, già modificata nel 2006 (governo Berlusconi,
Guardasigilli il leghista Roberto Castelli, ndr), già copre a
sufficienza tutto lo spettro della legittimità della difesa contro
un offesa ingiusta”.
Il
ministro dell’Interno Salvini, ma anche un avvocato esperto come
Giulia Bongiorno, la presentano come la panacea per chi, a loro
avviso, ha tutto il diritto di difendersi. È così? È ipotizzabile,
in base ai nostri codici, una difesa della propria persona e dei
propri beni che prescinda del tutto dalla situazione del
momento?
“Assolutamente
no. Non è ipotizzabile. Ma è necessario sgombrare il campo dagli
equivoci che si stanno creando intorno a questa riforma. Non ci sarà
mai la possibilità di automatismi giudiziari nella valutazione di
comportamenti astrattamente qualificabili come legittima difesa. Sarà
sempre necessaria una valutazione caso per caso, che dovrà essere
compiuta dall’autorità giudiziaria e che dovrà accertare se
ricorrano i presupposti dell’attualità del pericolo,
dell’oggettività dello stesso, e quindi della possibilità di
applicare la presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa”
Prima
ancora di entrare nel merito del testo ci dia un giudizio
complessivo: questa legge rischia di finire sotto la lente della
Consulta? E se ciò avvenisse quale ne sarebbe la ragione. E quale
potrebbe essere l’esito?
“La
ragione sta nell’equiparazione che il legislatore sembra voler fare
tra beni di livello diverso nella scala dei valori costituzionali.
Per esempio ritenendo sempre legittimo il comportamento violento di
chi si difende e lede il bene della vita per opporsi a un
comportamento di aggressione al bene della proprietà. La conseguenza
di un eventuale intervento della Consulta potrebbe essere una
dichiarazione di incostituzionalità della riforma stessa per
violazione dell’articolo 3 della Costituzione, perché verrebbero
disciplinate in maniera uguale situazioni completamente differenti,
cioè la difesa della vita rispetto alla difesa della proprietà. E
ciò in modo illogico e senza effettiva necessità “.
Lei
è un magistrato di lunga esperienza: secondo lei questa legge è
davvero necessaria? Oppure risponde a una logica populista, nel senso
di assecondare la pancia del popolo?
“Ho
già detto che questa riforma è inutile, in quanto le disposizioni
oggi in vigore già offrono un’ampia tutela rispetto al pericolo di
subire processi penali per chi difende la propria o l’altrui
incolumità o anche la propria o l’altrui proprietà. Il messaggio
che si coglie – e che è alla base della volontà riformatrice – è
certamente quello di voler giustificare, sempre e comunque, un’azione
violenta, anche con l’uso di armi, in tutti i casi in cui siano,
anche e solo, potenzialmente messi a rischio i beni della vita,
dell’incolumità o della proprietà prescindendo da una verifica
sulla possibilità concreta di agire diversamente, ossia rinunciando
a una reazione violenta. Questo messaggio reca in sé un grosso
pericolo, perché invoglia i privati a scegliere forme di difesa
autonoma sempre più aggressive e quindi anche ad armarsi. Il
proliferare delle armi nella società e nelle abitazioni non potrà
quindi che aumentare i rischi anche per le stesse vittime dei reati
predatori ingenerando una spirale che vedrà anche gli aggressori
armarsi ed agire con violenza preventivamente”.
Ci
sono pochi casi di legittima difesa in Italia non è così?
“Proprio
così. E questa è una delle ragioni per cui questa legge è inutile
dal punto di vista pratico. In quanto i casi di legittima difesa ogni
anno sono realmente poche decine”.
Nei
dibattiti con i suoi colleghi ha mai sentito fare affermazioni del
tipo “dobbiamo cambiare la legittima difesa, perché è
un’emergenza, perché questa legge che c’è non va
bene”?
“Assolutamente
no perché sia i magistrati che gli avvocati che frequentano
quotidianamente le aule penali sanno perfettamente che l’accertamento
sulla legittima difesa operato dalla magistratura non è mai stato
animato da intenti sanzionatori o punitivi nei confronti della
persona che ha reagito a un’aggressione”.
Le
norme. Quel difesa “sempre” legittima inserito
nell’articolo 52. Che cosa significa e che cosa può
comportare?
“Quell’avverbio
è la traduzione normativa della volontà del legislatore di
sottrarre alla valutazione discrezionale del giudice l’accertamento
della proporzionalità tra offesa e difesa. Ciò può comportare
ovviamente quel pericolo di cui ho appena parlato, che riguarda
l’equiparazione di beni contrapposti, la vita da un lato, la
proprietà dall’altro, nell’ottica del bilanciamento perfetto tra
offesa e difesa”.
Con
questa legge sul tavolo e con un morto in casa lei che farebbe?
Dovrebbe comunque iscrivere lo sparatore nel registro degli
indagati?
“Sono
un giudice, ma se fossi un pm sarei tenuto obbligatoriamente a
iscrivere la notizia di reato e il sospettato di averla commessa nel
registro generale delle notizie di reato”.
Quindi
quando i leghisti spacciano questa norma come una totale liberatoria
dicono una bugia?
“Certamente
non dicono una verità in quanto per giungere all’archiviazione o al
proscioglimento dell’autore di un reato di sangue, sul presupposto
della ricorrenza della scriminante della legittima difesa, è
necessaria un’indagine condotta da un pubblico ministero e poi la
valutazione di un giudice sulle richieste della pubblica accusa.
Nell’attuale sistema processuale italiano è impensabile che un fatto
astrattamente costituente reato non venga vagliato dall’autorità
giudiziaria competente prima di essere archiviato o mandato a
sentenza di assoluzione”.
Anche
oggi, allora, è possibile difendersi oppure ha ragione chi, come la
Bongiorno, dice che chi è in pericolo non ha il tempo per verificare
se il ladro è armato, se effettivamente vuole sparare, oppure se sta
già fuggendo?
“Le
attuali norme sulla legittima difesa e sull’eccesso colposo di
legittima difesa consentono anche oggi ai cittadini di difendersi
quando sono in ambito domestico o nel luogo di lavoro e non
pretendono certo valutazioni particolarmente complesse o
cervellotiche impossibili da compiersi in quei momenti drammatici.
Questo però non può giustificare una indiscriminata previsione di
licenza a sparare, e quindi anche eventualmente a uccidere, perché
ogni cittadino è tenuto al rispetto dei principi basilari oltre che
costituzionali. È necessaria un’assunzione di responsabilità che
imponga, ove le circostanze concrete lo consentano, di optare sempre
per la possibilità meno dannosa per i diritti e i beni in
discussione in quel momento. Lo Stato e le sue leggi hanno anche una
funzione moralizzatrice rispetto ai comportamenti dei cittadini, che
in questo caso viene tradita dalla riforma nella quale vi è il
chiaro invito al sacrificio anche del bene più alto della vita
dell’aggressore rispetto alla tutela di beni di rango nettamente
inferiore”. Passiamo
al secondo articolo, quello dell’eccesso colposo regolato
dall’articolo 55 del codice, in cui appunto il “grave”
turbamento dovrebbe coprire e giustificare qualsiasi eccesso colposo.
È un modo per legare le mani ai giudici?
“Certamente
l’intento che anima questa norma è limitare la discrezionalità dei
magistrati. Ma è evidente che una formula così generica e legata a
stati soggettivi e dunque a sensibilità differenti che esistono tra
soggetto e soggetto comporterà sforzi interpretativi e dimostrativi
che probabilmente avranno effetti opposti a quelli sperati da chi
propone la riforma di questo istituto”.
Gli
aumenti di pena, come nel caso della violazione di domicilio, sono
utili?
“Queste
decisioni spettano esclusivamente al legislatore e l’Anm e io stesso
non abbiamo obiezioni giuridiche sul punto. Di certo posso dire per
esperienza che all’aumento delle pene non ha quasi mai fatto seguito
in nessuno settore del diritto penale l’abbattimento del numero dei
reati. Basti pensare alle conseguenze nulle della pena di morte negli
Usa rispetto agli omicidi che sono comunque stabili o in aumento”.
Cremona 31 03 2019 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com