Feb 21 2019

la legge del più forte-millecentocinquantanove 21 02 2019

Published by at 6:58 pm under costume,cronaca nazionale,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – MILLECENTOCINQUANTANOVE Da errorigiudiziari.com: i giudici, evidentemente, non sono tutti contro le tesi di Matteo Salvini!

—Non è un omicida, ma era clandestino e non ha diritto al risarcimento. Leke Prebibaj, giovane immigrato albanese clandestino, è stato in carcere per oltre due anni, accusato di omicidio. Condannato in primo grado, è stato assolto in appello per non aver commesso il fatto. Per quanto la sentenza di assoluzione sia divenuta definitiva, la Corte d’appello ha respinto la richiesta del suo difensore, l’avvocato Marco Aiazzi, di un indennizzo per l’ingiusta detenzione patita. Una decisione che ha suscitato le vibrate proteste del legale, che si chiede se non esista ormai in Italia una giustizia a doppio binario, che discrimina gli stranieri clandestini. Il giovane albanese fu arrestato nell’autunno 2002, quando aveva da poco compiuto 18 anni, con l’accusa di aver partecipato alla sanguinosa rapina dell’Osmannoro del 19 agosto precedente, nel corso della quale una banda di rapinatori aveva assalito un commerciante polacco di 38 anni, Mariusz Kieynich, padre di due bambini, mentre acquistava borse in un laboratorio cinese. Uno dei banditi, nel tagliare la cintura del marsupio del commerciante, gli aveva reciso l’arteria femorale, uccidendolo. A Leke Prebibaj la polizia arrivò perché una sua impronta fu trovata sul crick della Saab rubata usata dai banditi per il colpo. Il ragazzo albanese ammise di essere stato su quell’auto, ma negò di aver partecipato alla rapina. Riconosciuto da un testimone come il bandito che impugnava il fucile, il 27 novembre 2003, Prebibaj fu condannato a 18 anni per concorso in omicidio preterintenzionale. In Corte d’Assise d’appello, il 17 novembre 2004, l’avvocato convinse i giudici della fragilità del riconoscimento, offuscato dall’emozione. Leke Prebibaj fu assolto e scarcerato. Ma recentemente la corte d’appello ha negato al giovane la riparazione per l’ingiusta detenzione, affermando che “il comportamento complessivo da lui tenuto, le sue condizioni personali di straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, privo di occupazione e senza fissa dimora, sono dati obiettivi che rivestono la forma della colpa grave che impedisce il ristoro richiesto, giacché egli con la sua condotta ha finito per rafforzare il quadro indiziario a lui già riferibile facendo ritenere la sussistenza delle esigenze cautelari”. Protesta l’avvocato Aiazzi: “Il preoccupante messaggio che viene recepito da questa decisione è che l’essere un clandestino senza fissa dimora nel nostro paese oggi significa essere comunque colpevole, alla faccia di un oramai del tutto scomparso principio costituzionalmente garantito della presunzione di non colpevolezza, con la conseguenza che nulla ti sia dovuto, neppure come equo indennizzo, per i due anni di vita trascorsi, ingiustamente, dietro le sbarre”.

Cremona 21 02 2019 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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