Feb 11 2019

la legge del più forte-millecentoquarantanove 11 02 2019

Published by at 7:48 pm under costume,cronaca cremonese,cronaca nazionale,Giudici

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LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – MILLECENTOQUARANTANOVE

Non vorrei fosse passato nel dimenticatoio il caso Iori, ecco allora la decisione di pubblicare a puntate il mio libretto, un settanta pagine; settantatreesima puntata:

—DER PROZESS, UN’IDEA DI FRANZ KAFKA: QUANDO IL PROCESSO HA TROPPE LETTURE DEVE USCIRE DALLE AULE DEI TRIBUNALI!

“Poiché, invero, il fatto indiziante, dal quale per inferenza logica basata su regole
di esperienza consolidate e affidabili si perviene alla dimostrazione del fatto
incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario, può
essere (e di norma è) significativo di una pluralità di fatti ignoti, al superamento
dell’ambiguità ordinariamente residuata all’esame di ciascun singolo elemento
indiziario si deve pervenire tramite l’apprezzamento unitario degli indizi, che
consenta di verificarne la confluenza verso un’univocità che dia la certezza logica
dell’esistenza del fatto da provare”

Avevo inteso bene gli scricchiolii, e lo conferma il finale “rossiniano”:

“Acquisita la valenza indicativa, sia pure di portata possibilistica e non univoca, di ciascun indizio, deve quindi passarsi al momento metodologico successivo del loro esame globale e unitario, attraverso il quale può risolversi la relativa ambiguità di ciascun elemento di prova indiretta, perché nella valutazione complessiva ogni indizio si integra con gli altri, così che il loro insieme può assumere quel pregnante e univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica (o critica) del fatto, che non costituisce uno strumento di prova meno qualificato rispetto alla prova storica o diretta, quando sia conseguito con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del libero convincimento del giudice”

Qualche parola in più, a mo’ di belletto, ma il principio che la Cassazione dichiara dover essere usuale nei Tribunali italiani è tremendo: la Difesa strilli fin che vuole, il giudice sceglie gli indizi, quelli che decide lui, anche se di portata possibilistica; li confluisce verso un’univocità che dia la certezza logica dell’esistenza del fatto da provare, in modo si confortino l’un l’altro in una valutazione complessiva eccetera, che pareggia addirittura la prova storica o diretta; ma questa idea innata, questa specie di chioccia, che fa da spartiacque: colpevole o innocente, che impiega tanto bene gli indizi scelti dal giudice, da dove proviene? La Cassazione, tanto generosa di dettagli, non lo spiega; nel silenzio, la affida alla più completa libertà di ciascun giudice: il libero convincimento, e la Cassazione dovrebbe solo accertare che la sentenza è frutto di quella libertà.

Cremona 11 02 2019 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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