Gen 30 2019

la legge del più forte-millecentotrentasette 30 01 2019

Published by at 6:24 pm under costume,cronaca cremonese,cronaca nazionale,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – MILLECENTOTRENTASETTE

Non vorrei fosse passato nel dimenticatoio il caso Iori, ecco allora la decisione di pubblicare a puntate il mio libretto, un settanta pagine; sessantunesima puntata:

—DER PROZESS, UN’IDEA DI FRANZ KAFKA: QUANDO IL PROCESSO HA TROPPE LETTURE DEVE USCIRE DALLE AULE DEI TRIBUNALI!

LE CHIAVI Anche su questo punto tutti i giudici si son trovati d’accordo: siccome Iori è l’assassino, come le pastiglie diventano gocce, così deve avere le chiavi della casa di Claudia, perché il padre di lei, il mattino della scoperta, trova la porta chiusa. Vista la linearità del nesso causale, non ci sarebbe bisogno d’altro, ma la Cassazione ci tiene a spiegare come si ragiona in Camera di consiglio: “ Premesso il dato pacifico che gli originali delle chiavi del portoncino erano tre, e che la vittima, la madre e la sorella Paola erano in possesso di un esemplare ciascuna, il ricorrente censura la conclusione della sentenza impugnata secondo cui tali chiavi potevano essere in tutto o in parte delle copie, in quanto frutto del travisamento delle dichiarazioni del teste Ragazzini, tecnico della ditta produttrice, che si era limitato a non escludere la possibilità che altri soggetti potessero disporre di una macchina in grado di replicare le chiavi, e di quanto dichiarato dal coinquilino Gardella sul fatto di aver provveduto a duplicare le proprie chiavi d’ingresso (così da indurre la Corte di merito a ritenere che anche le chiavi del portoncino della Ornesi potessero essere duplicate), senza tuttavia che dagli accertamenti di Polizia giudiziaria fosse emerso se le copie realizzate dal Gardella riportassero il medesimo codice alfanumerico degli originali; poiché tutte e tre le chiavi in possesso della Ornesi e dei suoi familiari erano munite di numero identificativo, doveva perciò concludersi che si trattava degli originali; il ricorrente censura quindi il diniego dell’accertamento istruttorio chiesto dalla difesa sul punto. Il ricorrente deduce in definitiva la necessità di una prova rigorosa del fatto che l’imputato avesse realizzato e tenuto per sé una copia delle chiavi, prima di consegnarne gli originali, non essendo sufficiente a supportare l’ipotesi accusatoria la mera possibilità della duplicazione delle chiavi da parte dello Iori”. Sono certo i lettori converranno la Difesa abbia ragione da vendere sulla necessità di una prova rigorosa, che non s’è nemmeno lontanamente vista nei due processi di merito: o Iori ha un originale, ma sono tutti e tre in mano agli Ornesi, o non basta dire Iori avrà avuto una copia; bisogna dimostrarlo! Ecco invece la Cassazione:
“Il motivo è palesemente infondato, fino a rasentare l’inammissibilità. La sentenza impugnata ha dato atto del fatto probatoriamente accertato, sulla scorta della testimonianza dell’amministratore della società che aveva venduto
l’appartamento di via Dogali acquisito in leasing dall’imputato, dell’avvenuta
consegna a mani dello Iori degli originali delle chiavi del portoncino d’ingresso, in
tre esemplari, al momento della stipulazione del rogito, alla quale la Ornesi non
aveva presenziato. La Corte territoriale ha attribuito rilevanza decisiva alla circostanza – così acquisita – che lo Iori fosse il destinatario originario delle chiavi, al fine di ritenere che l’imputato fosse sempre rimasto in possesso di (quantomeno) un
esemplare delle stesse, trattenendone uno degli originali ovvero (in alternativa)
facendone un duplicato, in conformità alla sua permanente titolarità dei diritti
dominicali sull’immobile anche dopo averlo messo a disposizione delle esigenze
abitative della Ornesi e della figlia”. Insomma, riducendo all’osso il pensiero della Cassazione, che raccoglie e difende sotto le sue generose ali i colleghi delle Corti di merito, Maurizio Iori è un assassino causa i diritti dominicali sull’immobile, e ogni diversa conclusione rasenta l’inammissibilità! Passo strepitoso; deposta ogni vergogna, tanto valeva scrivere: Maurizio Iori ha le chiavi perché di sì; se non aveva un originale, alla faccia del 533cpp, quello della certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, si sarà fatta una copia, “in conformità alla sua permanente titolarità dei diritti dominicali sull’immobile”; si sarà fatta una copia, e non risulta da alcun atto di indagine si sia provato almeno un giro presso le ferramenta di Crema, quando, per le bombolette, ci si è rivolti fin al produttore, in Francia! per sapere, dal numero di matricola, quale negozio le avesse in carico. E adesso la trionfale conclusione: “La conclusione così raggiunta risponde a una massima di elementare, comune e condivisa esperienza, che non necessita, nella sua intrinseca e autonoma robustezza logica, di alcun ulteriore riscontro probatorio”. Quando mancano le prove del giudice di merito, fa il suo ingresso il giudice di legittimità; quanto alla robustezza logica, non bisogna mai dimenticare le caratteristiche attribuite alle parti in questo procedimento; gli Ornesi dicon sempre la verità, Iori è un cinico sfruttatore senza sentimenti, che scopava una in qualsiasi momento, purché fosse in casa: e allora che gli servivan le chiavi? Ma ecco che pretende da lui la Cassazione, giudice stavolta di legittimità: “dovendo semmai trovare rigorosa dimostrazione – al fine di contraddirne la pacifica acquisizione processuale – la circostanza che l’imputato non avesse la concreta disponibilità materiale di un qualsivoglia esemplare (anche solo in copia) delle chiavi: circostanza che è stata motivatamente esclusa, ad abuntantiam,dalla sentenza impugnata, alla stregua sia del mancato riscontro che gli esemplari delle chiavi in possesso della Ornesi, della sorella e della madre fossero effettivamente gli originali piuttosto che delle copie, sia dell’accertata duplicabilità degli originali, sia infine del fatto, riferito dai congiunti della vittima, che lo Iori in almeno due occasioni aveva fatto ingresso di sua iniziativa, in orario notturno, nell’appartamento di via Dogali. Le contrarie deduzioni in fatto così come le sollecitazioni istruttorie, sul punto, del ricorrente si rivelano perciò inconferenti a scalfire la tenuta logica della motivazione in forza della quale la Corte territoriale ha escluso che la circostanza che Ornesi Gianstefano avesse trovato l’appartamento delle vittime chiuso a chiave allorché, al mattino, aveva scoperto i cadaveri, rappresenti un elemento di contraddizione del complessivo compendio indiziario acquisito a carico dell’imputato (il quale, disponendo delle chiavi d’ingresso, era in grado di chiudere il portoncino dall’esterno al momento di allontanarsi dopo l’omicidio)”. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un compendio dell’intero procedimento: a carico di Maurizio Iori la cosiddetta “probatio diabolica”, sta a lui dimostrare di non aver le chiavi!

Cremona 30 01 2019 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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