Gen 30 2019
la legge del più forte-millecentotrentasette 30 01 2019
LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – MILLECENTOTRENTASETTE
Non vorrei fosse passato nel dimenticatoio il caso Iori, ecco allora la decisione di pubblicare a puntate il mio libretto, un settanta pagine; sessantunesima puntata:
—DER PROZESS, UN’IDEA DI FRANZ KAFKA: QUANDO IL PROCESSO HA TROPPE LETTURE DEVE USCIRE DALLE AULE DEI TRIBUNALI!
LE
CHIAVI
Anche su questo
punto tutti i giudici si son trovati d’accordo: siccome Iori è
l’assassino, come le pastiglie diventano gocce, così deve avere le
chiavi della casa di Claudia, perché il padre di lei, il mattino
della scoperta, trova la porta chiusa. Vista la linearità del nesso
causale, non ci sarebbe bisogno d’altro, ma la Cassazione ci tiene a
spiegare come si ragiona in Camera di consiglio:
“ Premesso il dato pacifico che gli originali delle chiavi del
portoncino erano tre, e che la vittima, la madre e la sorella Paola
erano in possesso di un esemplare ciascuna, il ricorrente censura la
conclusione della sentenza impugnata secondo cui tali chiavi potevano
essere in tutto o in parte delle copie, in quanto frutto del
travisamento delle dichiarazioni del teste Ragazzini, tecnico della
ditta produttrice, che si era limitato a non escludere la possibilità
che altri soggetti potessero disporre di una macchina in grado di
replicare le chiavi, e di quanto dichiarato dal coinquilino Gardella
sul fatto di aver provveduto a duplicare le proprie chiavi d’ingresso
(così da indurre la Corte di merito a ritenere che anche le chiavi
del portoncino della Ornesi potessero essere duplicate), senza
tuttavia che dagli accertamenti di Polizia giudiziaria fosse emerso
se le copie realizzate dal Gardella riportassero il medesimo codice
alfanumerico degli originali; poiché tutte e tre le chiavi in
possesso della Ornesi e dei suoi familiari erano munite di numero
identificativo, doveva perciò concludersi che si trattava degli
originali; il ricorrente censura quindi il diniego dell’accertamento
istruttorio chiesto dalla difesa sul punto. Il ricorrente deduce in
definitiva la necessità di una prova rigorosa del fatto che
l’imputato avesse realizzato e tenuto per sé una copia delle chiavi,
prima di consegnarne gli originali, non essendo sufficiente a
supportare l’ipotesi accusatoria la mera possibilità della
duplicazione delle chiavi da parte dello Iori”.
Sono certo i lettori converranno
la Difesa abbia ragione da vendere sulla necessità di una prova
rigorosa, che non s’è nemmeno lontanamente vista nei due processi di
merito: o Iori ha un originale, ma sono tutti e tre in mano agli
Ornesi, o non basta dire Iori avrà avuto una copia; bisogna
dimostrarlo! Ecco invece la Cassazione:
“Il motivo è
palesemente infondato, fino a rasentare l’inammissibilità. La
sentenza impugnata ha dato atto del fatto probatoriamente accertato,
sulla scorta della testimonianza dell’amministratore della società
che aveva venduto
l’appartamento di via Dogali acquisito in
leasing dall’imputato, dell’avvenuta
consegna a mani dello Iori
degli originali delle chiavi del portoncino d’ingresso, in
tre
esemplari, al momento della stipulazione del rogito, alla quale la
Ornesi non
aveva presenziato. La Corte territoriale ha attribuito
rilevanza decisiva alla circostanza – così acquisita – che lo Iori
fosse il destinatario originario delle chiavi, al fine di ritenere
che l’imputato fosse sempre rimasto in possesso di (quantomeno)
un
esemplare delle stesse, trattenendone uno degli originali
ovvero (in alternativa)
facendone un duplicato, in conformità
alla sua permanente titolarità dei diritti
dominicali
sull’immobile anche dopo averlo messo a disposizione delle
esigenze
abitative della Ornesi e della figlia”.
Insomma,
riducendo all’osso il pensiero della Cassazione, che raccoglie e
difende sotto le sue generose ali i colleghi delle Corti di merito,
Maurizio Iori è un assassino causa i diritti dominicali
sull’immobile, e ogni diversa conclusione rasenta l’inammissibilità!
Passo strepitoso; deposta
ogni vergogna, tanto valeva scrivere: Maurizio Iori ha le chiavi
perché di sì; se non aveva un originale, alla faccia del 533cpp,
quello della certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, si sarà
fatta una copia, “in conformità alla sua permanente titolarità
dei diritti dominicali sull’immobile”; si sarà fatta una copia, e
non risulta da alcun atto di indagine si sia provato almeno un giro
presso le ferramenta di Crema, quando, per le bombolette, ci si è
rivolti fin al produttore, in Francia! per sapere, dal numero di
matricola, quale negozio le avesse in carico. E adesso la trionfale
conclusione:
“La conclusione
così raggiunta risponde a una massima di elementare, comune e
condivisa esperienza, che non necessita, nella sua intrinseca e
autonoma robustezza logica, di alcun ulteriore riscontro probatorio”.
Quando
mancano le prove del giudice di merito, fa il suo ingresso il giudice
di legittimità; quanto alla robustezza logica, non bisogna mai
dimenticare le caratteristiche attribuite alle parti in questo
procedimento; gli Ornesi dicon sempre la verità, Iori è un cinico
sfruttatore senza sentimenti, che scopava una in qualsiasi momento,
purché fosse in casa: e allora che gli servivan le chiavi? Ma ecco
che pretende da lui la Cassazione, giudice stavolta di legittimità:
“dovendo semmai trovare
rigorosa dimostrazione – al fine di contraddirne la pacifica
acquisizione processuale – la circostanza che l’imputato non avesse
la concreta disponibilità materiale di un qualsivoglia esemplare
(anche solo in copia) delle chiavi: circostanza che è stata
motivatamente esclusa, ad abuntantiam,dalla sentenza
impugnata, alla stregua sia del mancato riscontro che gli esemplari
delle chiavi in possesso della Ornesi, della sorella e della madre
fossero effettivamente gli originali piuttosto che delle copie, sia
dell’accertata duplicabilità degli originali, sia infine del fatto,
riferito dai congiunti della vittima, che lo Iori in almeno due
occasioni aveva fatto ingresso di sua iniziativa, in orario notturno,
nell’appartamento di via Dogali. Le contrarie deduzioni in fatto così
come le sollecitazioni istruttorie, sul punto, del ricorrente si
rivelano perciò inconferenti a scalfire la tenuta logica della
motivazione in forza della quale la Corte territoriale ha escluso che
la circostanza che Ornesi Gianstefano avesse trovato l’appartamento
delle vittime chiuso a chiave allorché, al mattino, aveva scoperto i
cadaveri, rappresenti un elemento di contraddizione del complessivo
compendio indiziario acquisito a carico dell’imputato (il quale,
disponendo delle chiavi d’ingresso, era in grado di chiudere il
portoncino dall’esterno al momento di allontanarsi dopo l’omicidio)”.
Anche
in questo caso ci troviamo di fronte a un compendio dell’intero
procedimento: a carico di Maurizio Iori la cosiddetta “probatio
diabolica”, sta a lui dimostrare di non aver le chiavi!
Cremona 30 01 2019 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com
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