Gen 01 2019

la legge del più forte-millecentotto 01 01 2019

Published by at 5:47 pm under Pubblica Amm.ne

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – MILLECENTOTTO
Non vorrei fosse passato nel dimenticatoio il caso Iori, ecco allora la decisione di pubblicare a puntate il mio libretto, un settanta pagine; trentaduesima puntata:
—DER PROZESS, UN’IDEA DI FRANZ KAFKA: QUANDO IL PROCESSO HA TROPPE LETTURE DEVE USCIRE DALLE AULE DEI TRIBUNALI!
Mancano gli applausi; facciamoli noi, da che sentenze così vengon pronunciate in nostro nome. Adesso la tirata d’orecchi alla Difesa: “Occorre anzitutto rilevare che una larga parte delle argomentazioni critiche
sviluppate nel motivo di ricorso in funzione di depotenziare le evidenze oggettive che sono state valorizzate dai giudici di merito al fine di escludere l’ipotesi del
suicidio allargato, suggerendone una possibile diversa lettura, risultano
formulate in termini – dichiaratamente – congetturali e perplessi, e non possono perciò trovare ingresso nel giudizio di Cassazione, o evitano comunque di confrontarsi in modo diretto coi dati di fatto posti a fondamento del ragionamento della Corte territoriale”. Ci mancava solo questa: le argomentazioni della Difesa sono formulate in termini – dichiaratamente – congetturali e perplessi, e non possono perciò trovare ingresso nel giudizio di legittimità, o evitano comunque di confrontarsi in modo diretto coi dati di fatto posti a fondamento del ragionamento della Corte territoriale. Eccole subito, una per tutte, le congetturali: “Tali sono le deduzioni difensive, meramente ipotetiche e prive di reali capacità
dimostrative, sulla possibilità della Ornesi di procurarsi autonomamente lo Xanax
all’insaputa dei familiari e del medico di famiglia, eventualmente sul mercato
illegale tramite l’intermediazione di soggetti tossicodipendenti da lei frequentati
in passato”. All’insaputa dei familiari e del medico di famiglia; ci mancherebbe la Difesa fosse obbligata a dimostrare come ci si procura uno degli ansiolitici più diffusi! “La sentenza d’appello ha risposto in modo puntuale anche alle deduzioni
difensive, dirette a contestare l’assunzione in forma liquida dello Xanax che è stata attribuita alla riscontrata assenza di microframmenti di pasticche del farmaco nel contenuto gastrico delle vittime: le argomentazioni del ricorrente secondo cui l’analisi del contenuto gastrico avrebbe potuto dare un risultato diverso se fosse stata effettuata col microscopio, non contraddicono il dato oggettivo rappresentato dalla mancanza di residui solidi di un’assunzione del farmaco in pastiglie (normale, se non esamini lo stomaco col microscopio, n.d.r.)- col quadro indiziario di un avvelenamento realizzato mediante la somministrazione in gocce dello Xanax” Insisto: se non esamini il contenuto dello stomaco col microscopio non riesci a vedere i frammenti di pastiglie che in pochi minuti si sciolgono nell’acqua; invece la Cassazione dice: se da Genova, a occhio nudo, non vedo la Corsica, è certo la Corsica non esista! “Il vizio, d’altronde, esige – nel caso di “doppia conforme” – che le Corti di merito siano incorse in un medesimo travisamento delle risultanze istruttorie di tale macroscopica e manifesta evidenza da imporre il riscontro inequivocabile della mancata rispondenza della motivazione di entrambe le sentenze al compendio probatorio acquisito; ciò che deve escludersi nel caso di specie” Questa è bellissima: se poi ci fosse “una quadrupla conforme” si decide addirittura senza prove degne di questo nome; oppure, se per “comodità” il giudice d’Appello ricopia il primo, l’esattezza del deciso è a prova di bomba!
“I margini di ambiguità residuati sulle modalità effettive di somministrazione dello Xanax, non essendosi i consulenti medico-legali espressi in termini di certezza,
ma di possibilità, in ordine all’ingestione in forma liquida piuttosto che solida del farmaco” Così, in scioltezza, la “Suprema Corte” passa su un “dettaglio” da nulla!!
Francoforte 01 01 2019 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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