Ago 16 2018

la legge del più forte-novecentosettanta 16 08 2018

Published by at 5:53 pm under costume,cronaca nazionale,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – NOVECENTOSETTANTA Dal Dubbio; continua la modifica della legge, e non a opera del Parlamento, come sembrerebbe d’obbligo leggendo la Costituzione! —La “metamorfosi” del rito del patteggiamento è ormai compiuta. Da istituto processuale per chiudere velocemente i conti con la giustizia senza che l’imputato debba – formalmente – ammettere l’addebito, a “indiscutibile” elemento di prova per il giudice civile. Con una recentissima sentenza della scorsa settimana, la numero 20562 del 6 agosto 2018, la Corte di Cassazione è tornata sui rapporti fra sentenza di patteggiamento e giudizio civile. Tra i principali vantaggi del patteggiamento vi è certamente quello di tagliare fuori dal procedimento penale la parte civile. A differenza del rito ordinario o dell’abbreviato, la persona offesa non può costituirsi per chiedere il risarcimento del danno, potendo far valere le sue ragioni solamente in sede civile dove, però, la sentenza di patteggiamento non ha efficacia. Anzi, non aveva. Con la pronuncia in questione, infatti, la sentenza di patteggiamento costituisce “indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione”. In pratica, la sentenza di patteggiamento può “ben essere utilizzata come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che l’imputato non nega la propria responsabilità ed accetta una determinata condanna. Il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità”. Ma non solo: “Il giudice civile può anche utilizzare le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniale ( senza alcuna garanzia difensiva, ndr) e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito con il patteggiamento”. Una evoluzione giurisprudenziale profonda che arriva al termine di un percorso di “modifica” dell’istituto del patteggiamento. Inizialmente, nelle intenzioni del legislatore, la richiesta di applicazione della pena non doveva essere considerata come ammissione di colpevolezza. L’imputato, richiedendo l’applicazione della pena, non ammetteva la propria responsabilità ma unicamente rinunciava a fare valere le proprie eccezioni e difese, sia in ordine alle accuse che su questioni processuali. Ed era anche dovere del giudice compiere un esame, sia pure superficiale, del fascicolo per l’eventuale esclusione della sua responsabilità. Negli anni, la richiesta di applicazione della pena è diventata una forma di ammissione di responsabilità da parte dell’imputato, il quale implicitamente e volontariamente rinuncia ad avvalersi della presunzione di non colpevolezza. Il patteggiamento doveva essere un rito alternativo mutuato dai Paesi del Common law che consentiva allo Stato di deflazionare il dibattimento e all’accusato di chiudere velocemente il procedimento penale fruendo di uno sconto di pena nella misura secca di un terzo. Nessun processo pubblico, nessun onere per il giudice di motivazione puntuale, la decisione allo stato degli atti limitata ad una verifica della congruità. Dopo essersi trasformato in una sorta di “salvagente” per il pm che molto spesso presta il consenso all’applicazione di pene anche modeste e comunque nei limiti della sospensione condizionale – pur dopo aver ottenuto l’applicazione di misure cautelari in carcere – al fine di evitare un dibattimento che potrebbe riservargli “spiacevoli” sorprese, come l’assoluzione dell’imputato, il patteggiamento diventerà dunque per quest’ultimo anche un macigno difficilmente rimovibile in una eventuale causa civile.
Ceriana 16 08 2018 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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