Lug 30 2018

la legge del più forte-novecentocinquantatre 30 07 2018

Published by at 4:47 pm under costume,cronaca nazionale,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – NOVECENTOCINQUANTATRE Il solito Dubbio; la solita spiegazione sui motivi che obbligano al processo, appiattita come al solito sulla pretesa dell’Associazione nazionale magistrati: chi ha sparato dev’esser pronto a dimostrare, come al solito, d’altronde l’imputato è lui, che l’oggettività della situazione non gli consentiva altro; non riuscisse, emozioni, sentimenti, traveggole eccetera non contano, galera e congrui risarcimenti alle vittime; “i cittadini devono infatti essere informati che, se si uccide o si ferisce qualcuno, nessuna riforma potrà mai assicurare che non vengano svolti accertamenti penali”: non credo proprio che le proposte chiedano tanto, semplicemente che il giudice si metta nei panni di chi credeva doversi difendere. —-«Non credo proprio che una modifica del genere possa superare il vaglio di costituzionalità», dichiara Angela Della Bella, professoressa di diritto penale all’Università statale di Milano. L’Associazione italiana dei professori di diritto penale ha divulgato questa settimana una nota in cui «si esprime profonda preoccupazione per le iniziative parlamentari in corso sulla legittima difesa e per i messaggi ingannevoli che sul tema si stanno diffondendo nell’opinione pubblica». Sono attualmente all’esame della Camera dei deputati diverse proposte di legge che mirano a riformare l’articolo 52 del codice penale sulla legittima difesa. Due presentate da Forza Italia, una dalla Lega ed una da Fratelli d’Italia. Queste proposte sono sostanzialmente accomunate da due fattori: l’eliminazione del requisito di proporzione tra offesa in atto e l’attività di difesa; la volontà di sottrarre alla giurisdizione la responsabilità di accertare in concreto se vi sia stata o meno legittima difesa. Professoressa, i docenti di diritto penale italiani sono scesi in campo contro queste proposte di legge. Cosa non condividete? Le modifiche proposte smantellano i pilastri dello Stato di diritto. Penso, ad esempio, all’articolo 2 della Costituzione, cioè l’inviolabilità della vita. Si creerebbe il Far west? Certamente. La causa di giustificazione della legittima difesa non ha mai avuto nulla a che fare con una licenza di uccidere, poiché la legittimità della difesa è stata sempre subordinata a precisi requisiti: primo fra tutti la necessità di difendersi, in assenza della quale non si parlerebbe più di difesa, ma di offesa. Nel requisito della necessità è implicita un’idea di proporzione della difesa rispetto all’offesa, poiché una difesa volutamente sproporzionata cesserebbe di essere difesa e assumerebbe i contenuti di un’offesa. I proponenti, però, fanno l’esempio di chi, in tempo di notte, dopo aver sparato per difendersi dal rapinatore che è entrato in casa, deve subire un processo con il rischio di essere condannato. La questione consiste nello stabilire quando ricorra il requisito della proporzione e sia scusabile un eccesso di difesa. E’ un problema da sempre avvertito come assai delicato. In questo caso sono fondamentali accertamenti rigorosi. I cittadini devono infatti essere informati che, se si uccide o si ferisce qualcuno, nessuna riforma potrà mai assicurare che non vengano svolti accertamenti penali. A meno che il Parlamento non intenda davvero approvare una legge illegittima, che voglia mandare assolto l’aggredito che si difende a prescindere da ogni necessità e proporzione. Ma tale aspetto sarebbe palesemente contrario ai principi costituzionali, convenzionali e internazionali.
Ceriana 30 07 2018 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.