Gen 09 2018

la legge del più forte-settecentocinquantaquattro 09 01 2018

Published by at 8:46 pm under costume,cronaca cremonese,cronaca nazionale,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – SETTECENTOCINQUANTAquattro L’articolo sotto è della Stampa e ha una certa sua logica vicina al: chi sbaglia paga. Il politico promette in campagna elettorale, ogni tanto succede, una volta eletto si dimentica di mantenere, e di spiegare perché, dunque! l’insulto è lecito. Anche messa così la relazione sembra più da stadio che da Palazzo di giustizia, ma la domanda che mi preme, dopo cinque anni passati a commentare le sfere di cristallo dei processi Iori, la regola fissata dalla Cassazione vale solo per gli atti e le dimenticanze dei politici? —Meglio mantenerle, le promesse elettorali, a meno che non si voglia finire sbeffeggiati sui manifesti affissi dagli avversari politici che sono legittimati a dare del falso e del bugiardo a chi, dopo essere stato eletto, fa dietrofront sugli impegni presi davanti ai cittadini. La Cassazione ha infatti riconosciuto il diritto di critica politica a un gruppo di consiglieri comunali dell’opposizione che avevano affisso lungo le vie cittadine di un centro del messinese, Furci Siculo, dei manifesti nei quali l’ex sindaco Bruno Antonio Parisi veniva definito «falso, bugiardo, ipocrita, malvagio» per aver deliberato l’erogazione dell’indennità di funzione «così tradendo le promesse elettorali» In primo grado, il Tribunale di Messina nel marzo 2014 aveva escluso l’esimente del diritto di critica politica, «viste le connotazioni personali delle ingiurie contenute nel testo dei manifesti» e aveva condannato i consiglieri di opposizione Sebastiano Foti, Carmelo Andronico, Beniamino Lo Giudice, Alessandro Niosi, Saverio Palato e Agatino Vinci. Su ricorso degli imputati, la Corte di Appello di Messina nel marzo 2016 li aveva invece assolti. Ora la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dall’ex sindaco Parisi per ottenere il risarcimento dei danni da diffamazione. Ad avviso degli “ermellini”, il verdetto di assoluzione è corretto perché è partito «dal presupposto incontestabile della offensività delle espressioni usate per riconoscere che gli epiteti rivolti alla parte offesa presentavano una stretta attinenza alle vicende che avevano visto l’opposizione contrapporsi al sindaco in merito alla erogazione di funzione, a cui il primo cittadino aveva dichiarato di voler rinunciare in campagna elettorale». «In questo ambito, gli epiteti `falso, bugiardo, ipocrita´ si ricollegano, secondo la Corte territoriale – prosegue la Cassazione – al mancato adempimento delle promesse elettorali nonché all’avere omesso di dichiarare pubblicamente il proprio ripensamento sul tema dell’indennità di funzione e, quanto all’aggettivo `malvagio´, ad azioni giudiziarie, asseritamente infondate, che egli aveva promosso contro gli avversari politici». Per la Suprema Corte, – sentenza 317 depositata oggi – «è apparso quindi chiaro ai giudici di merito che l’attacco al Parisi riguardava specificamente le scelte politiche ed amministrative sue e della sua maggioranza e, del tutto correttamente, si è escluso che sia trasmodato in un attacco alla dignità morale e intellettuale della persona offesa» come invece ha tentato di sostenere l’ex primo cittadino di Furci Siculo
Cremona 09 01 2018 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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