Nov 14 2017

la legge del più forte-seicentonovantasette 13 11 2017

Published by at 10:33 am under costume,cronaca cremonese,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – SEICENTONOVANTASETTE
Sempre dal mio libretto sul caso Iori e sempre sul preciso significato linguistico di quel che tutti si ostinano a chiamare “errore processuale”: errore nel senso comune è un tipo di processo mentale; un preciso atto di volontà contro l’evidenza dei fatti non potrà mai essere considerato un errore!
—Almeno, io, non la so trovare; specie se penso al principio fondamentale del 533 del codice di procedura, che, continuo a ripetere, deve essere il messale di chi recita il processo:
“Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”
Rinforzato dal 530/2, nel caso il giudice sentisse dover spiegare perché, “convinto” della colpa, non ha condannato:
“Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso”
Con articoli di questo tenore, nel sistema penale italiano, al “cosiddetto errore giudiziario” bisogna dare un altro nome; quindi insisto: scarse le possibilità di errore, nel significato comune che si dà al termine; il giudice deve condannare solo quando è certo, non gli è permesso dalla legge tirare a indovinare; ma nei processi Iori, santificati dalla Cassazione, si può chiamare errore il cambio delle pastiglie in gocce senza alcuna prova che lo sostenga? si può chiamare errore l’uso che s’è fatto del Dna, che si sposta secondo comodità di sentenza? si può chiamare errore lo stabilire che Claudia ha distinto nell’insalata di riso poche gocce di Valium e quattro giorni dopo, quasi digiuna, non s’è accorta dello Xanax che l’ha stesa in pochi minuti? Tanto per citar qualcuno degli “errori” più evidenti, che per qualsiasi professionista o imprenditore soggetto al giudizio delle stesse Corti, sarebbero, ovviamente, atti di volontà diretta. Non si può parlare di errori in casi come sopra nemmeno nei processi di merito, per me; e la Cassazione che giudica a freddo, lontana dal contesto ambientale, magari dopo anni: errori anche quelli? E nei processi Iori, altro che indovinare; nella sentenza di primo grado, che ha raccolto tutte le “prove” usate anche nei gradi successivi, ci sono oltre trenta “forse è possibile potrebbe darsi probabile” eccetera, ma il 530/2 sembra non esistere. Per la Costituzione il giudice è soggetto soltanto alla legge, e nel nostro caso è chiara; forse, nel 533, eccessiva: preso alla lettera il principio, non condanni mai, neanche in caso di confessione; che almeno vada preso, il principio, come stella polare; che avrebbe obbligato tutti i giudici del caso Iori a pronunciare, minimo, una sentenza di assoluzione in base al 530/2, la vecchia insufficienza di prove……..
Come si vede, il problema non è impedire il processo indiziario, che nemmeno oggi è permesso dal codice, il problema è il giudice che chiama prova una sua illusione.

Cremona 13 11 2017 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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