Ott 10 2017

la legge del più forte-seicentosettanta 10 10 2017

Published by at 5:18 pm under costume,cronaca cremonese,cronaca nazionale,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – SEICENTOSETTANTA
Da Repubblica; confrontare il pezzo con quello tratto dal mio libretto sul caso Iori; cosa avrà inteso castigare Mattarella parlando di interpretazione della legge e creazione arbitraria della regola? Se ne è convinto, perché non lo ripete a ogni seduta del Consiglio superiore della magistratura, di cui è presidente? —Il capo dello Stato ha ribadito che le “toghe non devono essere influenzate dall’opinione pubblica”. Poi ha spiegato che “vi è un delicato confine, da rispettare, tra interpretazione della legge e creazione arbitraria della regola” “L’attenzione dell’opinione pubblica rivolta all’azione giudiziaria non può e non deve determinare alcun condizionamento nelle decisioni”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale i giovani magistrati in tirocinio. La toga “non è un abito di scena”, ha aggiunto, ma “viene indossata per manifestare il significato di ‘rivestire’ il magistrato, che deve dismettere i propri panni personali ed esprimere, così, appieno la garanzia di imparzialità, la quale si realizza mediante l’esclusiva soggezione alla legge e, quindi, la piena conformità ad essa”. “L’irrinunciabile principio dell’autonomia e dell’indipendenza, garantite dall’articolo 101 della Costituzione – ha precisato il capo dello Stato – non può essere, in alcun modo, una legittimazione per ogni genere di decisioni, anche arbitrarie ma rappresenta la garanzia in difesa da influenze esterne”.
“Il processo penale – ha detto ancora Mattarella – non è una contesa fra privati che possono presumere di orientare, condizionando, i magistrati. Si svolge nelle aule di tribunale, perché in quelle aule va assicurata la realizzazione delle garanzie dettate dalla legge a tutela non solo delle parti ma anche dell’imparzialità del giudice”.
• “RISPETTARE CONFINE TRA INTERPRETAZIONE E ARBITRIO”
“Vi è un delicato confine, da rispettare, tra interpretazione della legge e creazione arbitraria della regola”, ha spiegato il capo dello Stato. Per Mattarella “il magistrato non è uno strumento meccanico, chiamato ad esercitare in modo automatico la sua funzione, ma a lui si chiede di valersi della sua sensibilità e del suo sapere per tradurre nella decisione la volontà sociale espressa nella legge. Non deve né perseguire né dare l’impressione di perseguire finalità estranee alla legge ovvero di elevare a parametro opinioni personali quando fa uso dei poteri conferitigli dallo Stato: si metterebbe, in tal modo, a rischio la credibilità della funzione giudiziaria che è un bene prezioso è fondamentale nella società democratica e nel disegno della nostra Costituzione”.
“È bene rifuggire da una visione individualistica della propria funzione che può far correre il rischio di perdere di vista la finalità della legge e l’interesse generale della collettività”. Per il capo dello Stato dunque è necessario che ogni decisione delle toghe sia frutto “del confronto e della collaborazione maturata all’interno dell’ufficio giudiziario” cui appartiene il magistrato—
—Come risulterà dall’esame dei singoli motivi di ricorso, la sentenza impugnata ha coerentemente proceduto a verificare l’intrinseca capacità dimostrativa, per quanto probabilistica, di ogni singolo elemento di prova indiziaria acquisito a carico dell’imputato, per poi risolvere in una visione unitaria munita di adeguata tenuta logica le ambiguità talora residuate, pervenendo a individuare nello Iori l’autore dell’omicidio della Ornesi e della figlia con quell’elevato grado di credibilità razionale (nel quale si risolve la formula normativa dell’al di là di ogni ragionevole dubbio) che è idoneo a privare di concreto riscontro processuale le ipotesi alternative astrattamente prospettabili; il relativo giudizio di colpevolezza risulta congruamente motivato secondo linee argomentative adeguate, coerenti alle regole logico-giuridiche che presiedono alla valutazione della prova indiziaria, che rendono pienamente giustificate sul piano della consequenzialità le conclusioni che sono state tratte da un esame puntuale e completo delle risultanze acquisite e dell’intero materiale probatorio disponibile, sottraendosi perciò a censura in sede di legittimità– Ogni volta che rileggo questo passo mi vengono i brividi, e subito dopo la curiosità: in quale scienza verrebbe applicato un simile principio? E qui va ancora bene; in un altro passo i singoli elementi diventano “possibilistici”, e comunque entrambi sono vanificati quando la Cassazione scrive di: “esame puntuale e completo delle risultanze acquisite”; cosa intende per puntuale e completo? E se gli indizi superano l’esame purché possibilistici/probabilistici, con quale ragione si escludono le “ipotesi alternative astrattamente prospettabili”?
Cremona 10 10 2017 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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