Lug 22 2017

la legge del più forte-cinquecentonovanta 22 07 2017

Published by at 5:51 pm under costume,cronaca cremonese,cronaca nazionale,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – CINQUECENTONOVANTA
Dal Dubbio on line; il fatto è gravissimo e non c’è bisogno di spiegarlo, ma siamo sempre qui: da anni, coi processi Iori, più che mostrare dimostro lo strapotere del giudice che lo voglia; santificato dalla Cassazione che spiega come vada applicato il 533cpp, quello della condanna quando la colpa è certa al di là di ogni ragionevole dubbio: collega giudice di merito, trovati una tesi, e se tutti gli indizi, pur possibilistici, van d’accordo con la tesi, la certezza è raggiunta!
Metodo che può applicare solo la “scienza” processuale: lo seguisse il medico o l’ingegnere, con gli esiti prevedibili, il giudice lo condannerebbe!
Inutile aggiungere: il pm di Udine che ha ordinato le perquisizioni non subirà alcun procedimento disciplinare-
–Indagati per aver suggerito al proprio assistito di avvalersi della facoltà di non rispondere. L’incredibile storia ha come protagonisti due avvocati di Udine, che il 23 giugno hanno visto perquisire i propri studi e le abitazioni perché accusati di infedele patrocinio. Secondo il pm che ha ottenuto la perquisizione e il sequestro, uno dei due avvocati avrebbe violato la legge suggerendo ad una cliente, accusata di favoreggiamento, di rimanere in silenzio durante un interrogatorio. Un’accusa, secondo il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Udine, «strana e incongrua», dato che quel suggerimento è un diritto previsto dal nostro ordinamento. Ma non solo: l’indagata avrebbe commesso il reato di favoreggiamento a vantaggio del marito, quando il codice penale prevede il vincolo matrimoniale «quale causa di non punibilità». L’altro legale, invece, difensore del marito, è stato tirato in ballo per un altro strano reato: la sua colpa è quella di essersi scambiato informazioni con il collega, comportamento, evidenzia il Coa, previsto dal codice deontologico. Ma ad indignare è stata anche la rilevanza data sulla stampa alla notizia, che sebbene non riportasse i nomi dei due avvocati ha provocato «pregiudizio e nocumento dell’intera categoria professionale». Rilievo che, invece, non è stato dato alla decisione del Riesame, che il 13 luglio ha annullato il provvedimento restituendo il materiale sequestrato, «non essendo ravvisabile il fumus del reato di patrocinio infedele». La linea difensiva seguita non può essere censurata, dice il Tribunale, in quanto «diritto espressamente riconosciuto». Un atto di prepotenza, dunque, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra i due avvocati. La vicenda, per il Coa, rappresenta «un concreto pregiudizio all’indipendenza del difensore» e al principio «dell’inviolabilità del diritto alla difesa». Un’interferenza nel rapporto tra difensore e difeso, motivata, forse, dal fatto che la linea della difesa non era evidentemente «suscettibile di condurre all’acquisizione di elementi di prova a sostegno della tesi accusatoria», denuncia il Coa. Che vede nell’atteggiamento della Procura una forma di condizionamento degli avvocati che, non volendo essere incriminati, cambierebbero strategia. Ma il Coa alza la voce: «non fatevi intimorire».
Ceriana 22 07 2017 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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