Lug 21 2017

la legge del più forte-cinquecentottantanove 21 07 2017

Published by at 4:44 pm under costume,cronaca cremonese,cronaca nazionale,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – CINQUECENTOTTANTANOVE
Dal Fatto Quotidiano, articolo d’una logica stringente di Luca D’Auria; il mio rammarico, qui si tratta di una grave lacuna dell’ordinamento processuale, e se ne discuterà per anni, ma un Dna comunque c’è; avesse goduto il caso Iori della stessa notorietà del caso Bossetti, quante “sfere di cristallo”, su cui poggia la condanna definitiva, avrebbero retto nella pubblica opinione? Illustri commentatori hanno il coraggio di biasimare il “processo mediatico”: ce ne fossero, a controllare le decisioni di certi giudici!
—-Massimo Bossetti è stato condannato all’ergastolo anche dalla Corte di Appello. Una considerazione: quale regola seguire nei processi qualora non sia possibile il contraddittorio sulla prova? La difesa aveva chiesto una nuova perizia sul Dna che incastra il muratore. L’avvocato di Bossetti ha gridato a gran voce come quella prova genetica, ancorché presentasse una traccia di Dna nucleare chiara (e decisiva contro Bossetti) fosse “inquinata” dalla presenza di un Dna mitocondriale sconosciuto e che nulla ha a che fare con l’imputato.
La difesa avrebbe voluto rifare il test per comprendere l’anomalia. Fino a qui tutto naturale. Sembra impossibile che una due Corti di Assise condannino senza che la difesa possa difendersi rispetto alla prova principale. Attenzione ad una circostanza: nessuno avrebbe mai potuto rifare quell’accertamento tecnico perché risulta non esservi più materiale biologico. Insomma, se i giudici e la giuria avessero accettato la richiesta di rinnovazione probatoria, il perito avrebbe dovuto dire di non poter svolgere alcun tipo di accertamento. Semmai avrebbe potuto dare un parere su quanto già svolto.
Una nuova perizia non avrebbe potuto dire altro. Ai giudici sarebbe tornata indietro, comunque, una “perizia non perizia” in quanto, il tema principale sul quale la difesa ha richiesto l’accertamento non avrebbe più potuto essere oggetto di approfondimenti. Quindi la questione scientifica, nel caso di specie, è un falso problema. Il tema è tutto giuridico: se al momento del ritrovamento e dell’analisi di una traccia genetica non vi è ancora nessun indagato e, in seguito, non è più possibile rianalizzare il reperto, il processo deve “chinarsi” a una soluzione che neghi il suo principio di base e cioè il contraddittorio ed il confronto tra accusa e difesa, oppure deve decidere sulla base di quanto a disposizione?
Una notazione: questa è una situazione che accade quasi sempre in quanto, al momento della repertazione e dell’analisi genetica non esistono ancora indagati e dunque non è possibile far partecipare il futuro imputato all’atto decisivo per il suo processo. In buona sostanza, sarebbe come avere ritualmente le dichiarazioni del testimone oculare dell’omicidio e scoprire, ogni volta, che costui è deceduto o scomparso, nell’impossibilità di essere contro-esaminato rispetto alla sua dichiarazione d’accusa.
Ceriana 21 07 2017 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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