Mag 25 2017

la legge del più forte-cinquecentotrentadue 25 05 2017

Published by at 10:20 pm under costume,cronaca cremonese,cronaca nazionale,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – CINQUECENTOTRENTADUE Dal Dubbio on line. –Antonio Sangermano è procuratore presso il Tribunale dei minori a Firenze e da alcune settimane è il vicepresidente dell’Associazione nazionale magistrati. Fa parte di una corrente, Unicost, considerata il “centro” dell’associazionismo giudiziario. Al di là di questo è importante che una figura di vertice del “sindacato dei giudici” afferri da quel versante le “captazioni” di colloqui tra avvocato e cliente, tema rimesso in gioco dall’incredibile fuga di notizie sull’intercettazione fra Tiziano Renzi e il suo legale. L’avvocatura propone una soluzione: aggiornare la norma attuale, l’articolo 103 del codice di rito, in modo che le conversazioni tra difensori e assistiti siano esplicitamente dichiarate non ascoltabili: che ne pensa? Che non sarebbe possibile e non è un caso che le pronunce della Cassazione dicano altro. Perché non è possibile? Va innanzitutto tenuto presente che un avvocato può essere a propria volta indagato e che dunque l’intercettazione potrebbe essere autorizzata proprio nei suoi confronti. Rispetto alle comunicazioni con un assistito, nel flusso dialogico possono esserci passaggi che integrano essi stessi una notizia di reato. Nel nostro ordinamento l’azione penale è obbligatoria, di fronte alla notizia di una condotta illecita si deve procedere: come si potrebbe non ascoltare una telefonata in cui per esempio un difensore suggerisce che un certo indagato fugga per sottrarsi all’arresto? Sono quei comportamenti che esorbitano dal mandato difensivo e per i quali appunto anche la Cassazione stabilisce si possa derogare al principio dell’inutilizzabilità. E come si fa a proteggere i colloqui che attengono solo alla funzione difensiva? Con l’assoluto rigore da parte del pubblico ministero nel disporre che gli ufficiali di polizia giudiziaria non trascrivano quei colloqui. Le registrazioni andranno quindi distrutte in seguito all’udienza filtro. In quella sede il magistrato informa il difensore dell’esistenza di quelle intercettazioni, anche per correttezza processuale. Bene, ma se si ascolta tutto il pm conoscerà anche la strategia difensiva dell’avvocato. È vero, esiste questo rischio ma l’ordinamento deve sopportarlo, in nome di concomitanti interessi pubblicistici. Ma qui la correttezza può essere d’aiuto anche al di là delle forme processuali. Eccetera—————————– Quando si leggono interviste come sopra si capisce ci siano processi alla Iori conditi da sfere di cristallo, Dna interpretabili dal giudice e non dove il perito li ha trovati, chiavi putative e il molto altro che scrivo ogni giorno, da anni. La Costituzione al 111 dice che il processo si svolge tra le parti in condizioni di parità, ma Sangermano spiega che qualcuno deve necessariamente essere più pari, perché ci sono avvocati peggiori dei loro clienti, mentre i giudici sono sempre la Giustizia; è lo stesso 111 che impone alla legge di assicurare la ragionevole durata del processo, mentre i giudici compatti chiedono sparisca la prescrizione, per il bene del popolo italiano, sia chiaro. Solita conclusione: fin che l’ignavia dei politici e dei commentatori di peso permetterà alla casta d’esser nello stesso tempo legislatore e giudice, la Giustizia vera sarà un sogno; resteranno solo i processi.

Cremona 25 05 2017 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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