Mag 21 2017

la legge del più forte- cinquecentoventisette 20 05 2017

Published by at 7:02 am under costume,cronaca cremonese,cronaca nazionale,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – CINQUECENTOVENTISETTE
Realtà e immagine; il primo pezzo è tratto dalla Cassazione Iori, il secondo dal Dubbio on line: facessimo un sondaggio, gravi entrambi i modi di “far diritto”, temo colpirebbe gli italiani più il secondo caso del primo, dove si spiega a chiare lettere come un cittadino possa beccarsi l’ergastolo; il cittadino è colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio anche coi singoli indizi, purché rientrino nel “quadro indiziario complessivo”, che facilmente può essere battezzato: idea innata, ovvero lo storico “teorema” berlusconiano.
—“La censura rivolta dal ricorrente alla valenza dimostrativa del dato indiziario in
esame, sotto il profilo dell’omesso accertamento oltre ogni ragionevole dubbio
delle modalità di somministrazione dei farmaci in forme tali da occultarne il
sapore alle vittime e da impedire che la Ornesi se ne accorgesse, e quindi della
attribuzione della relativa intossicazione alla condotta omicidiaria dell’imputato,
sconta – in definitiva – un errore logico-giuridico nell’approccio critico al criterio
legale di apprezzamento della prova indiziaria, che si pone in aperto contrasto
coi principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in forza dei quali il termine di raffronto della valutazione demandata alla Corte di Cassazione sulla tenuta logico-dimostrativa del ragionamento probatorio di tipo ínferenziale esplicitato dal giudice di merito nella motivazione della sentenza di condanna, rispetto al quale deve essere
verificato il rispetto della regola processuale di cui all’art. 533 comma 1 cpp, non è costituito dal singolo indizio, isolatamente considerato, che può anche non assumere valenza decisiva agli effetti della prova del reato e della colpevolezza dell’imputato –
proprio perché, essendo indizio e non prova, è suscettibile per definizione di una portata possibilistica, non munita di univoca capacità dimostrativa – ma dall’idoneità del quadro indiziario complessivo a soddisfare i requisiti stabiliti dall’art. 192 comma 2 del codice di rito nei termini che sono stati sopra indicati”—
—Questo magistrato in cinque anni ( dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2009) aveva redatto 314 sentenze, circa 60 l’anno. «Per fare un confronto, un Consigliere presso la Corte di Cassazione nello stesso lasso temporale ne scrive circa 490», ha dichiarato prima di votare contro l’accoglimento della progressione in carriera della toga di Cagliari il presidente Canzio. «Ma oltre ad una produttività irrisoria, questo magistrato – ha aggiunto – deposita le sentenze con ritardi fino a 6 anni, e i ritardi minimi sono di circa un anno e mezzo». Questo quadro d’insieme, secondo il presidente della Cassazione, determina il fatto che mentre «in qualunque Paese europeo si discuterebbe di impegno, laboriosità, equilibrio, capacità di fare il giudice, noi discutiamo non se possa fare il magistrato ma se possa conseguire la settima valutazione di professionalità. E questo fa di noi un unicum». E ancora: «Io vado dicendo da moltissimo tempo che in un’organizzazione complessa, un potere dello Stato con migliaia e migliaia di magistrati, dove le valutazioni di professionalità sono positive per il 99,7%, evidenzia un deficit delle circolari in materia di valutazione di professionalità», ha proseguito Canzio secondo il quale questo «è un caso clamoroso e scandaloso, con ritardi intollerabili in qualsiasi Paese europeo» . I ritardi, poi, mettono in evidenza una minore azione di controllo negli anni da parte dei capi: «Dove erano il presidente della Sezione, il presidente della Corte d’Appello, quando rilevavano che la sentenza non era depositata nei termini previsti e si arrivava a depositi dopo 6 anni?». La toga di Cagliari è «un magistrato non idoneo a svolgere il suo lavoro, la cui votazione positiva sarebbe uno scandalo», ha concluso il presidente della Cassazione.—

Cremona 20 05 2017 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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