Dic 30 2016

la legge del più forte-trecentottantasei 30 12 2016

Published by at 11:21 pm under cronaca cremonese,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – TRECENTOTTANTASEI
Non so quante volte ho riletto il passo sotto, della Cassazione, so che ogni volta mi chiedo: è possibile l’abbia davvero scritto? Gli avvocati del povero Iori, tutti, fin dall’inizio, oltre a dover rispondere a postulati del tipo: “a Claudia Ornesi era impossibile procurarsi tutto quello Xanax”, perché se non rispondi, è una regola del gioco, finisce ch’era davvero impossibile, insistono con le domande vere; la fondamentale, poiché l’autopsia ha trovato i corpi in stato di intossicazione acuta da Xanax, che quindi era tanto checché ne abbiano scritto le sentenze: perché né Accusa né Corti hanno descritto come sia stato dato, di nascosto, ovviamente?
La Cassazione non nega l’evidenza, non esistono spiegazioni nelle sentenze di merito, se non molto all’incirca, ma il fatto non ha importanza; ecco perché:
“La censura rivolta dal ricorrente alla valenza dimostrativa del dato indiziario in
esame, sotto il profilo dell’omesso accertamento oltre ogni ragionevole dubbio
delle modalità di somministrazione dei farmaci in forme tali da occultarne il
sapore alle vittime e da impedire che la Ornesi se ne accorgesse, e quindi della
attribuzione della relativa intossicazione alla condotta omicidiaria dell’imputato,
sconta – in definitiva – un errore logico-giuridico nell’approccio critico al criterio
legale di apprezzamento della prova indiziaria, che si pone in aperto contrasto
coi principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in forza dei quali il termine di raffronto della valutazione demandata alla Corte di Cassazione sulla tenuta logico-dimostrativa del ragionamento probatorio di tipo ínferenziale esplicitato dal giudice di merito nella motivazione della sentenza di condanna, rispetto al quale deve essere
verificato il rispetto della regola processuale di cui all’art. 533 comma 1 cpp, non è costituito dal singolo indizio, isolatamente considerato, che può anche non assumere valenza decisiva agli effetti della prova del reato e della colpevolezza dell’imputato – proprio perché, essendo indizio e non prova, è suscettibile per definizione di una portata possibilistica, non munita di univoca capacità dimostrativa – ma dall’idoneità del quadro indiziario complessivo a soddisfare i requisiti stabiliti dall’art. 192 comma 2 del codice di rito nei termini che sono stati sopra indicati”
Il 192/2 dice: “L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti”; bene, dare di nascosto 95 pastiglie di Xanax da quali indizi gravi precisi concordanti può essere provato, se non dalla descrizione esatta del modo?
Il quadro indiziario complessivo del processo Iori poi, lo ricordo ancora una volta, altro non è che la somma di sfere di cristallo, a volte chiamate così, a volte con altro nome.

Cremona 30 12 2016 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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