Giu 30 2016

la legge del più forte-duecentotre 30 06 2016

Published by at 7:23 pm under cronaca cremonese,Giudici

LA LEGGE DEL PIU’ FORTE – DUECENTOTRE
Come scrivevo ieri, finalmente, dopo oltre sei mesi la Cassazione s’è decisa a depositare le 50 pagine di conferma all’ergastolo a Maurizio Iori. Ho dato una prima scorsa, tre motivazioni identiche di fila senza rispondere a una sola obiezione, più che delle Difese, del popolo italiano, fossero stati processi recitati in piazza invece che nel chiuso delle Aule. La riforma della Giustizia, se interessa quella vera, si fa raccontando quel che può succedere nei Tribunali, con giudici professionisti come gli altri professionisti: buoni, medi, scadenti, non tutti buoni come recitano i Davigo di turno.
Quindi la Cassazione conferma che un naso ordinario distingue da un piano all’altro, tra la puzza del gas, quella della plastica di un sacchetto della pattumiera, che Claudia Ornesi quattro giorni prima di morire si accorge di poche gocce di Valium nell’insalata di riso ma non, quattro giorni dopo, della valanga di Xanax che la stronca in pochi minuti, tutte le brillantezze insomma delle due Corti di merito.
Ma confesso, ero certo che la Cassazione avrebbe ignorato, per motivi evidenti, l’invenzione della Corte di primo grado, che dimenticare il telefonino in casa vale come alibi, perché dove c’è il telefonino, lì c’è il padrone; invece no, godiamoci l’eleganza con cui risolve il problema:
—In particolare, con riferimento alla c.d. “telefonata della buonanotte” che lo Iori aveva promesso di effettuare alla Arcaini la sera del delitto e che avrebbe potuto (in tesi) intralciarne l’esecuzione, la doglianza del ricorrente omette di confrontarsi col dato di fatto, pacificamente accertato, che l’imputato non aveva portato con sé il telefono cellulare nell’appartamento delle vittime, ma lo aveva lasciato – intenzionalmente e al fine di inibire un elemento di riscontro del suo allontanamento da casa, secondo la sentenza di primo grado; per verosimile dimenticanza, invece, secondo la sentenza d’appello – nella sua abitazione; così che, anche nella seconda delle due ipotesi, la motivazione con cui la sentenza impugnata ha giudicato del tutto neutrale e irrilevante la circostanza allegata dalla difesa si rivela ineccepibile.— Si faccia avanti chi crede di poter difendersi da argomentazioni simili: se io dimentico il telefonino è per costituirmi un alibi per uscire di casa e uccidere!

Cremona 30 06 2016 www.flaminiocozzaglio.info flcozzaglio@gmail.com

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