Mag 31 2013
giustizia di ferro-centotrenta 31 05 2013
GIUSTIZIA DI FERRO – CENTOTRENTA
Finalmente una buona notizia da www.cremonaoggi.it, il miglior informatore cittadino: lunedì prenderà possesso della carica il nuovo Presidente del Tribunale di Cremona, Maria Luisa Ines Marini, che per giunta a Milano faceva il civile, che quindi potrà sollevare di separazioni, divorzi ed esecuzioni Massa Pio, che finalmente potrà dedicarsi alla stesura delle motivazioni della condanna Iori, che salvo accidenti di incerta natura, sempre possibili negli ambienti dove il potere non risponde a nessuno, potranno veder la luce entro il 17 luglio. Sei mesi, ripeterò fin che scrivo, per un processo semplice che han complicato “loro” per velare la mancanza di motivi veri, quando l’Appello per i diritti Mediaset, enormemente più complicato, ha richiesto solo quindici giorni: fatti, questi, causati dal diritto del giudice alla piena e incontrollata autonomia.
E speriamo che il mese e mezzo che manca Massa lo impieghi bene, magari rileggendosi la Cassazione che sto commentando, che dava torto ai colleghi di Brescia, che però se ne sono infischiati, eh! l’autonomia, beato l’uomo che la possiede, e, come succede in tutte le forme di confessione, religiose, politiche, sociali eccetera, si penta, magari aiutato da Beluzzi, e racconti dove e perché si son sbagliati…..
Procedo con la memoria Giusto/Gualazzini che la Cassazione nel luglio 2012 abbracciò a piene mani. Da brivido i punti i) l) m): “Venivano quindi effettuate numerose investigazioni difensive, mentre, con grandissimo e ingiustificato ritardo, (tre mesi ed oltre rispetto alla data del fatto) (provate voi se siete avvocati a presentare un atto in ritardo, n.d.r.), il PM disponeva una serie di accertamenti tecnici di molti dei quali, ad onta della scadenza dei termini assegnati intervenuta da tempo, altrettanto ingiustificatamente non si conoscono ancora i risultati, disponendosi in proposito soltanto della relazione del consulente della difesa. Le produzioni di quest’ultima sotto forma di documenti (tra i quali la cartella clinica) e di relazioni tecniche oltre a quella dei medici legali incaricati dal PM di effettuare le due autopsie essendo cronologicamente successivi alla pronunzia reiettiva del Tribunale del Riesame costituiscono tutti elementi di novità e come tali sono idonei a superare qualunque giudicato cautelare che si fosse eventualmente formato in precedenza per effetto della pronunzia medesima. E’ soltanto da segnalare che, in sede di riesame sono state escluse entrambe le esigenze di cui alle lettere a) e b) del 274 cpp (cioè non si pensa più che Iori possa fuggire o inquinare le prove, ma siccome gli è piaciuto deve restare dentro perché ucciderebbe ancora! n.d.r.) cosicchè, tanto nella richiesta di revoca della misura detentiva, quanto nell’appello, la contestazione è stata limitata al solo pericolo di reiterazione del reato oltre, ovviamente, a quella relativa alla sussistenza delle esigenze di cui all’art. 273 ccp (indizi troppo gravi, n.d.r.).
Giusto/Gualazzini mettono le mani avanti: siccome i giudici del luogo han fatto tutto, a partire dall’incarcerazione di Iori, senza disporre di perizia alcuna, autopsia compresa! occhio a non respingere la nostra domanda perché già esaminata e respinta, perché essa si basa su accertamenti che secondo buon senso e rispetto degli altri, oltre che dei termini di legge, dovevano essere presenti al momento di quella decisione, e invece non lo erano!
Cremona 31 05 2013 www.flaminiocozzaglio.info